
Cessione fabbricati ristrutturati sempre con Iva
NORMATIVA
Cessione fabbricati ristrutturati sempre con Iva
Applicazione imposta al 10% con lavori ultimati prima del trasferimento
Vedi Aggiornamento
del 19/11/2009
24/03/2009 - La cessione di fabbricati ristrutturati è sempre soggetta ad IVA se effettuata entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui l’intervento edile non fosse strettamente necessario a recuperare lo stato di degrado degli immobili.
Analogamente, non è richiesta l’iniziale condizione di fatiscenza per l’applicabilità dell’aliquota Iva, ridotta al 10%, alle cessioni di fabbricati o loro porzioni sui quali siano stati eseguiti significativi interventi di recupero. Lo ha stabilito l’ Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/E del 13 marzo scorso.
Il Dpr 633/1972 stabilisce l’imponibilità ad Iva delle cessioni di fabbricati oggetto di interventi di recupero incisivo quando effettuate entro quattro anni dall`ultimazione dei lavori.L’applicazione di tale disciplina prescinde dall`esistenza, o meno, di una situazione di degrado del fabbricato oggetto di cessione, per cui risultano comunque imponibili ad IVA i trasferimenti posti in essere entro quattro anni dall`ultimazione dei lavori di recupero.
Le Entrate ribadiscono inoltre che risultano in ogni caso assoggettate ad IVA le cessioni di fabbricati ancora in corso di ristrutturazione al momento della vendita, a condizione che i lavori siano stati effettivamente realizzati, seppur parzialmente.
L’aliquota ridotta al 10% può essere applicata al trasferimento di fabbricati, o loro porzioni, che sono stati oggetto di interventi di recupero incisivo indipendentemente dallo stato iniziale di degrado del fabbricato e a condizione che l’intervento di recupero sia ultimato prima della cessione. Nel caso in cui, invece, la cessione del fabbricato avviene in corso di ristrutturazione, si applica l`Iva ad aliquota ordinaria del 20%.