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Certificazione energetica: cosa cambia dopo le Linee Guida

Certificazione energetica: cosa cambia dopo le Linee Guida

I dubbi sull’obbligatorietà dell’AQE per ristrutturazioni e ampliamenti

Vedi Aggiornamento del 21/04/2010
Vedi Aggiornamento del 21/04/2010
15/09/2009 - A quasi due mesi dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ( DM 26 giugno 2009 ) sono ancora molti i punti non chiari della normativa, che mettono in difficoltà i Certificatori Energetici.
 
Pubblichiamo le riflessioni dell’ ing. Cesare Caramazza della Rete Italiana Certificatori Energetici (RICE - www.certificazionienergetiche.it ) e Coordinatore regionale SACERT per la Sicilia.
 
 
“Le linee guida nazionali sulla certificazione energetica di recente pubblicazione, pur facendo tirare un profondo sospiro di sollievo a tutti quei tecnici che operavano nel settore, assumendosi in prima persona un certo numero di rischi a causa della contraddittorietà della normativa precedente, in particolar modo tra Dlgs 115/2008 e allegato I del Dlgs 192/2005 , così come modificato dal Dlgs 311/2006 in merito ai metodi utilizzabili per il calcolo dell’indice di prestazione energetica, hanno lasciato perplessi per alcuni loro contenuti.
 
Si prende ad esame il caso dell’attestato di qualificazione energetica, documento che viene citato continuamente nelle varie norme (D.Lgs 192/05-311/05, D.Lgs 115/08 e così via), ma il cui format è curiosamente inserito in un provvedimento che riguarda le detrazioni del 55%, il decreto attuativo alla finanziaria 2007 ( DM 19/02/2007 ). Tale attestato, in breve AQE, sostituiva in tutte le regioni che non avessero già legiferato in materia, l’attestato di certificazione energetica (ACE) fino all’uscita delle linee guida nazionali.
 
Ora che tali linee guida sono pubblicate, tale documento resta facoltativo e può essere propedeutico alla predisposizione dell'ACE per risparmiare sugli accertamenti dei tecnici. Nelle linee guida, all’allegato A art. 8, si precisa che l’AQE resta obbligatorio per tutte le nuove costruzioni in conformità a quanto previsto all’art. 8 comma 2 del D.Lgs 192/05-311/06 e per gli interventi di ristrutturazione previsti all’art. 3 comma 2 lettere a), b) e c) dei medesimi decreti (quest’ultimo punto per ristrutturazioni totali).
 
In particolare l’art. 8 comma 2 prevede che il direttore lavori, insieme alla dichiarazione di fine lavori, debba presentare in Comune, pena nullità della dichiarazione di fine lavori:
- relazione che asseveri la conformità del realizzato al progetto e alla relazione art. 28 Legge 10;
- AQE dell'edificio come realizzato.
 
Quanto alle ristrutturazioni l’AQE resta obbligatorio nel caso di:
1) ristrutturazioni integrali e demolizioni e ricostruzioni sopra i 1000 mq;
2) ampliamento superiore al 20% dell'edificio esistente limitatamente al solo ampliamento;
3) ristrutturazione totale.
 
I dubbi nascono in merito agli ultimi due punti:
Punto 2): Se amplio la mia villetta ad es. sfruttando il “piano casa”, facendo un ulteriore 25% di volumetria realizzando altri vani, come faccio a limitare la predisposizione dell’AQE al solo ampliamento? Impossibile, dovrà essere esteso all’intero immobile.
Punto 3): Cosa si intende per ristrutturazione totale? Lo è solo una ristrutturazione che interessa tutte le superfici disperdenti dell’involucro e degli impianti di climatizzazione invernale in esso contenuti? Un intervento che interessi ad esempio tutte le superfici e gli impianti di una villetta, con la sola esclusione del solaio di calpestio, è da intendersi come ristrutturazione totale o mancando una parte dell’involucro no? Analoga domanda sorge per tutti gli interventi radicali che però non riguardano la copertura. In definitiva, in merito a tale imposizione, manca la discriminante che separi i lavori che possano essere classificati come “ristrutturazione totale”, con obbligo di AQE, dai lavori che riescono a “sfuggire” a tale prescrizione.
 
In conclusione, si ritiene che sia stato fatto un grosso errore inserendo anche il punto c) dell'art. 3 comma 2 tra gli interventi per i quali è obbligatorio predisporre l’AQE, inserimento che sarà indubbia fonte di confusione e di interpretazioni diverse da comune a comune; si spera che il Legislatore rimedi tempestivamente."
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