
Restauratori: le norme transitorie per la professione
RISTRUTTURAZIONE
Restauratori: le norme transitorie per la professione
Chi ha già compiuto un percorso formativo o un’attività di restauro potrà richiedere la qualifica
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del 07/09/2010
14/09/2009 - Con la Circolare n. 35 del 12 agosto 2009, il Ministero per i Beni e le Attività culturali definisce la disciplina transitoria per il riconoscimento professionale dei restauratori e le relative linee guida applicative.
La fase istruttoria relativa all’art. 29 del Codice (che prevede l’emanazione di regolamenti relativi alla figura professionale dei restauratori) - ricorda il Ministero - si è conclusa con la pubblicazione, nella G.U. del 13 luglio 2009, di due regolamenti (DM 26 maggio 2009, n. 86 Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e DM 26 maggio 2009, n. 87 Regolamento concernente al definizione dei criteri dei livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro) Leggi tutto.
La disciplina transitoria è prevista dall’art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (Dlgs 42/2004) e riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali dei soggetti che - al momento dell’entrata in vigore dei decreti previsti dall'art 29, commi 7, 8 e 9 del Codice (i due Regolamenti del 26 maggio 2009) - hanno già compiuto un percorso formativo e/o un'attività di restauro di beni culturali; a questi soggetti sono rivolte le Linee guida, allegate alla Circolare, con l’indicazione dettagliata delle procedure da seguire.
Tali strumenti normativi consentono di individuare con certezza i soggetti i quali, ad oggi, devono ritenersi in possesso della qualifica professionale di restauratore di beni culturali oppure della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, vale a dire delle due qualifiche riconosciute dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, tale disciplina influirà direttamente sulla possibilità di eseguire interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici (categorie di opere pubbliche OS2 A e OS2 B), per i quali il comma 6 prevede una riserva professionale a favore dei restauratori di beni culturali.
Un’unità operativa istituita presso il Segretariato Generale curerà l’istruttoria del riconoscimento delle qualifiche, l’adozione dei relativi provvedimenti e la predisposizione degli elenchi, come previsti dall’art. 182. La procedura sarà totalmente telematica: sarà pubblicato un apposito bando pubblico, in base al quale sarà possibile presentare le domande on-line. Al termine dell’istruttoria verrà rilasciata l’attestazione.