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Ici, assoggettato il suolo recintato non di pertinenza

Ici, assoggettato il suolo recintato non di pertinenza

Paga l’imposta l’area edificabile accorpata al fabbricato per simulare la correlazione

Vedi Aggiornamento del 06/10/2011
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 06/10/2011
14/12/2009 - Simulare il vincolo pertinenziale di un terreno rispetto a un fabbricato industriale per evitare il pagamento dell’Ici costituisce un abuso. Si è pronunciata in questo senso la Corte di Cassazione , che con la sentenza 25127/2009 , depositata il 30 novembre scorso, ha affermato che la mancata corresponsione dell’imposta su un’area edificabile, si pone in contrasto con le norme che regolano il tributo.
 
In concreto la Corte si è occupata di un’impresa di costruzione che, dopo aver costruito su parte delle aree possedute, aveva ottenuto dal Comune l'autorizzazione a realizzare una recinzione sui suoli residui, per accorparli alle unità immobiliari.
 
In seguito, quando il Comune aveva fatto domanda di accertamento sul valore delle aree edificabili, si era scontrato con l’opposizione dell’impresa che, in seguito alle recinzioni effettuate, ne aveva assunto la natura pertinenziale rispetto agli edifici, ritenendo quindi che dovessero essere assoggettate all’imposta comunale insieme ai fabbricati di cui formavano pertinenza.
 
La Cassazione ha fatto presente che il legame di pertinenza si verifica quando il suolo è asservito e posto a servizio o ornamento del bene principale. Situazione che deve essere provata dal contribuente nel momento in cui chiede un’agevolazione nel pagamento dell’imposta.
 
Il posizionamento di una recinzione non comporta l’esistenza di un vincolo pertinenziale implicante l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Nel simulare una situazione del genere, senza che ci siano effettive esigenze economiche, si configura invece l’abuso di diritto.
 
Una precedente pronuncia della Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che se il contribuente vuole far valere la natura pertinenziale di un’area, deve effettuare una denuncia nella dichiarazione Ici. In caso contrario l’area verrà considerata edificabile e assoggettata al pagamento dell’imposta.
 
D’altro canto, però, se l’area è pertinenziale non viene assoggettata ad imposta. Nella denuncia andrà infatti dichiarato solo il fabbricato principale.
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