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DL incentivi e manutenzioni straordinarie senza Dia: ok del Senato

DL incentivi e manutenzioni straordinarie senza Dia: ok del Senato

‘Il tecnico non può essere un dipendente dell’impresa o del committente’: per il Servizio Studi la norma è più restrittiva della previgente

Vedi Aggiornamento del 27/05/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 27/05/2010
19/05/2010 - Con 163 voti favorevoli e 134 contrari, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl di conversione del DL 40/2010, che eroga incentivi ai settori industriali in crisi e liberalizza alcuni interventi edilizi.
 
Il provvedimento, per il quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, contiene l’articolo 5 - come riformulato dall’emendamento presentato da Cosimo Ventucci - che modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) relativo alle attività di edilizia libera.
 
Il DL 40/2010 - ricordiamo - ha cancellato l’obbligo di presentare la DIA per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali dell’edificio, sostituendola con una Comunicazione da inviare al Comune, facendo però salve le più restrittive norme regionali in materia.
 
Successivamente, l’emendamento Ventucci ha introdotto l’obbligo di allegare alla Comunicazione una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato. Nel nuovo testo è stato eliminato il riferimento alle più restrittive disposizioni regionali ma è previsto che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione ad altri interventi edilizi, individuare ulteriori interventi ai quali imporre l’obbligo di trasmettere al Comune la relazione tecnica o stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.
 
La norma - nel testo approvato dal Senato - differenzia gli interventi in due categorie: quelli eseguibili senza alcun titolo abilitativo e quelli per i quali è necessario trasmettere al Comune la Comunicazione di inizio lavori. Solo per le manutenzioni straordinarie, la Comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori e deve essere accompagnata da una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede alcun titolo abilitativo.
 
Inoltre, il tecnico deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. Su quest’ultimo requisito, il Servizio Studi del Senato ha osservato che “la nuova norma sembra essere più restrittiva rispetto alla normativa vigente prima dell’emanazione del decreto-legge, secondo la quale, pur in presenza di dichiarazione di inizio attività (DIA), il progettista abilitato non deve necessariamente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente”.
 
Lo stesso dubbio è stato espresso da alcuni lettori di Edilportale: c’è chi fa notare che il tecnico è sempre responsabile di quanto assevera e l’eventuale rapporto di dipendenza da terzi (impresa o committente che sia) non attenua le sue responsabilità. Altri sottolineano che se il tecnico deve fare lavori in casa sua ... deve rivolgersi ad un altro tecnico. E poi c’è chi si chiede se “dipendente” è solo chi ha un rapporto di lavoro subordinato oppure anche chi ha la partita IVA e collabora con l’impresa. O ancora “se sono pagato da qualcuno per gli adempimenti richiesti sono suo dipendente, e quindi non dotato della necessaria autonomia intellettuale e deontologica?”.
 
 
Il testo approvato dal Senato contiene anche l’estensione al patrimonio immobiliare esistente delle agevolazioni per gli immobili ad alta efficienza energetica. Secondo i dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati impiegati sinora 10,5 dei 60 milioni di euro disponibili.
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