
Piano Casa Campania, silenzio assenso per l’antisismica
NORMATIVA
Piano Casa Campania, silenzio assenso per l’antisismica
Proposte delocalizzazione degli immobili dalle aree a rischio idrogeologico e cumulabilità degli ampliamenti
Vedi Aggiornamento
del 21/12/2010
21/07/2010 - Inizia domani l’esame della Commissione Urbanistica sui disegni di legge per la modifica del Piano Casa. Oltre alla qualità architettonica, nei nuovi testi diventa centrale lo snellimento delle autorizzazioni in zona sismica così come la sostenibilità delle progettazioni e l’attenzione alle tecnologie passive.
Il testo presentato lunedì scorso dai consiglieri Martusciello e Colasanto modifica l’articolo 10 della legge regionale. Alleggerisce infatti i vincoli per la tutela degli interventi in zona sismica introducendo il meccanismo del silenzio assenso. La legge prevede che ad eccezione delle zone a bassa sismicità l’inizio dei lavori sia subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica. L’omessa dichiarazione del provvedimento di diniego entro 30 giorni equivale ad autorizzazione.
La novità principale dell'altro ddl, depositato il 9 luglio scorso, sta nell’inserimento dell’articolo 11-bis, che ammette la delocalizzazione degli immobili dalle aree ad elevato rischio idrogeologico. Dopo la demolizione, la ricostruzione può avvenire nello stesso comune o in una città limitrofa, previo accordo tra le due amministrazioni. A beneficiare della misura sono gli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa, situate in aree soggette al pericolo di frana, colata rapida o crollo di volumi rocciosi.
I proprietari, muniti di una attestazione rilasciata dall’Autorità di Bacino competente, possono realizzare, negli ambiti destinati all’edificazione residenziale dalla pianificazione urbanistica, unità abitative incrementate del 35% rispetto a quelle precedenti. Ricadono sul richiedente la demolizione e il ripristino delle aree di pertinenza dell’edificio, che vengono assorbite nel patrimonio imponibile del Comune.
Nel caso di edifici per i quali è stata presentata istanza di condono edilizio, la delocalizzazione con ampliamento volumetrico è consentita solo se gli immobili possono essere condonati ai sensi della Legge 47/1985 e se sono stati realizzati prima dell’adozione dei piani straordinari per la rimozione del rischio idrogeologico.
Il ddl introduce anche dei chiarimenti. Per volumetria esistente, ad esempio, si intende la cubatura lorda già edificata o da edificare secondo la normativa vigente.
Definita anche la volumetria lorda da assentire, che non comprende volumi tecnici, collegamenti verticali come scale e ascensori, cubature necessarie a garantire il risparmio energetico e innovazioni tecnologiche in edilizia.
All’articolo 7, comma 5, viene poi inserito il comma 5-bis, che prevede la sostituzione edilizia per le imprese inquinanti, a condizione che la ricostruzione avvenga secondo un piano di delocalizzazione in ambito provinciale, garantendo l’incremento del 10% dei livelli occupazionali nei cinque anni successivi.
Per incoraggiare le domande di intervento, il nuovo ddl rimuove il divieto di cumulabilità sugli stessi edifici tra gli ampliamenti previsti dal Piano Casa e quelli consentiti dagli strumenti urbanistici.
Il testo presentato lunedì scorso dai consiglieri Martusciello e Colasanto modifica l’articolo 10 della legge regionale. Alleggerisce infatti i vincoli per la tutela degli interventi in zona sismica introducendo il meccanismo del silenzio assenso. La legge prevede che ad eccezione delle zone a bassa sismicità l’inizio dei lavori sia subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica. L’omessa dichiarazione del provvedimento di diniego entro 30 giorni equivale ad autorizzazione.
La novità principale dell'altro ddl, depositato il 9 luglio scorso, sta nell’inserimento dell’articolo 11-bis, che ammette la delocalizzazione degli immobili dalle aree ad elevato rischio idrogeologico. Dopo la demolizione, la ricostruzione può avvenire nello stesso comune o in una città limitrofa, previo accordo tra le due amministrazioni. A beneficiare della misura sono gli edifici residenziali contenenti unità abitative destinate a prima casa, situate in aree soggette al pericolo di frana, colata rapida o crollo di volumi rocciosi.
I proprietari, muniti di una attestazione rilasciata dall’Autorità di Bacino competente, possono realizzare, negli ambiti destinati all’edificazione residenziale dalla pianificazione urbanistica, unità abitative incrementate del 35% rispetto a quelle precedenti. Ricadono sul richiedente la demolizione e il ripristino delle aree di pertinenza dell’edificio, che vengono assorbite nel patrimonio imponibile del Comune.
Nel caso di edifici per i quali è stata presentata istanza di condono edilizio, la delocalizzazione con ampliamento volumetrico è consentita solo se gli immobili possono essere condonati ai sensi della Legge 47/1985 e se sono stati realizzati prima dell’adozione dei piani straordinari per la rimozione del rischio idrogeologico.
Il ddl introduce anche dei chiarimenti. Per volumetria esistente, ad esempio, si intende la cubatura lorda già edificata o da edificare secondo la normativa vigente.
Definita anche la volumetria lorda da assentire, che non comprende volumi tecnici, collegamenti verticali come scale e ascensori, cubature necessarie a garantire il risparmio energetico e innovazioni tecnologiche in edilizia.
All’articolo 7, comma 5, viene poi inserito il comma 5-bis, che prevede la sostituzione edilizia per le imprese inquinanti, a condizione che la ricostruzione avvenga secondo un piano di delocalizzazione in ambito provinciale, garantendo l’incremento del 10% dei livelli occupazionali nei cinque anni successivi.
Per incoraggiare le domande di intervento, il nuovo ddl rimuove il divieto di cumulabilità sugli stessi edifici tra gli ampliamenti previsti dal Piano Casa e quelli consentiti dagli strumenti urbanistici.