Network
Pubblica i tuoi prodotti
Parcheggi pertinenziali realizzabili anche da terzi

Parcheggi pertinenziali realizzabili anche da terzi

CdS: I lavori all’esterno del fabbricato non devono necessariamente essere eseguiti dai proprietari degli immobili principali

di Paola Mammarella
24/08/2010 - La possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali non è limitata solo ai proprietari degli immobili sulla base di un vincolo tra gli edifici e i posti auto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che con la sentenza 1842/2010 ha reinterpretato la Legge 122/1989.
 
Secondo il CdS i soggetti terzi possono quindi realizzare parcheggi in deroga alla legge urbanistica dal momento che la legge prevede che i parcheggi possono essere realizzati ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.
 
Secondo i giudici, che hanno ribaltato l’orientamento del Tribunale di primo grado, questa previsione rende necessaria una interpretazione estensiva della legge 122.
 
Visto che devono essere realizzati ad uso esclusivo dei residenti, i box costruiti devono essere ceduti a proprietari di immobili esistenti in zona. Il vincolo pertinenziale si verifica quindi ex- post.
 
A differenza dei parcheggi situati nel sottosuolo o al pian terreno dell’edificio, che devono essere realizzati dai proprietari dell’immobile, quelli esterni ai fabbricati possono essere costruiti anche da soggetti terzi, ferma restando la possibilità di derogare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.
 
Le aree pertinenziali che ospitano i parcheggi, inoltre, non devono necessariamente trovarsi in rapporto di immediata contiguità con l’edificio di riferimento, potendo anche appartenere ad un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile principale. Elemento che non fa venir meno il vincolo di pertinenza.
Le più lette