Network
Pubblica i tuoi prodotti
Detrazioni 36% e 55%, oneri di urbanizzazione esenti dalla ritenuta d'acconto del 10%

Detrazioni 36% e 55%, oneri di urbanizzazione esenti dalla ritenuta d'acconto del 10%

Per evitare l’addebito a carico dei Comuni i pagamenti devono essere effettuati con strumenti diversi dal bonifico

Vedi Aggiornamento del 07/07/2011
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 07/07/2011
11/01/2011 - Gli oneri di urbanizzazione corrisposti a favore dei Comuni sono esenti dalla ritenuta d’acconto del 10% introdotta con la manovra estiva per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica che beneficiano delle detrazioni Irpef. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3/E emanata martedì scorso.
 
Le Entrate hanno chiarito che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% rientrano anche gli oneri di urbanizzazione a favore dei Comuni.
 
Questi versamenti possono essere effettuati con strumenti diversi dal bonifico in modo che non venga loro applicata la ritenuta del 10%.
 
Se il pagamento avviene invece con bonifico, la ritenuta può comunque essere evitata indicando nella motivazione che il soggetto beneficiario è un Comune. Nella causale va specificato inoltre che si tratta di oneri di urbanizzazione e non di spese per altri interventi agevolati. Non deve infine essere utilizzato il modello predisposto dalle banche o dagli uffici postali per
 
Nel caso in cui il Comune abbia subito l’applicazione della ritenuta, questa può essere rimborsata o, in alternativa,utilizzata in compensazione di altri tributi.
 
Ricordiamo che l’articolo 25 del DL 78/2010 prevede la ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati mediante bonifico, a favore di soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica, per usufruire delle bonus fiscale del 36% e del 55%.
Le più lette