
Bandi tipo, ultimi giorni per il confronto
LAVORI PUBBLICI
Bandi tipo, ultimi giorni per il confronto
Applicazione a settori ordinari e speciali a prescindere dall’importo secondo il documento dell’Authority
Vedi Aggiornamento
del 03/07/2012
25/08/2011 - Riprenderà a settembre il confronto sul documento di consultazione per i bandi tipo e il costo del lavoro, predisposto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo quanto previsto dal Decreto sviluppo.
In base a quanto affermato nel decreto, i bandi dovrebbero essere predisposti dalla Stazione Appaltante ai sensi di bandi tipo approvati dall’Authority, previo parere del Ministero delle Infrastrutture, sentiti gli esponenti delle categorie professionali.
I bandi tipo devono indicare le cause di esclusione, riportando anche la motivazione per eventuali deroghe.
Tra le cause di esclusione annoverate dal documento dell’Autorità di Vigilanza compaiono il mancato adempimento delle prescrizioni previste, l’incertezza sull’offerta, la non integrità del plico, la violazione dei termini o delle disposizioni in materia di subappalto e avvalimento. Non producono invece effetti le ulteriori prescrizioni inserite nei bandi tipo.
La norma si applica sia ai settori ordinari che speciali, a prescindere dall’importo, e prevede che l’offerta sia valutata al netto dei costi di personale.
Resta ferma la discrezionalità della pubblica amministrazione nell’individuare i requisiti per la partecipazione a una gara. Nonostante ciò, è illegittima l’esclusione basata su richieste non previste dalla normativa.
In base a quanto affermato nel decreto, i bandi dovrebbero essere predisposti dalla Stazione Appaltante ai sensi di bandi tipo approvati dall’Authority, previo parere del Ministero delle Infrastrutture, sentiti gli esponenti delle categorie professionali.
I bandi tipo devono indicare le cause di esclusione, riportando anche la motivazione per eventuali deroghe.
Tra le cause di esclusione annoverate dal documento dell’Autorità di Vigilanza compaiono il mancato adempimento delle prescrizioni previste, l’incertezza sull’offerta, la non integrità del plico, la violazione dei termini o delle disposizioni in materia di subappalto e avvalimento. Non producono invece effetti le ulteriori prescrizioni inserite nei bandi tipo.
La norma si applica sia ai settori ordinari che speciali, a prescindere dall’importo, e prevede che l’offerta sia valutata al netto dei costi di personale.
Resta ferma la discrezionalità della pubblica amministrazione nell’individuare i requisiti per la partecipazione a una gara. Nonostante ciò, è illegittima l’esclusione basata su richieste non previste dalla normativa.