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Progettisti, in gara obbligatorio indicare le forme di collaborazione

Progettisti, in gara obbligatorio indicare le forme di collaborazione

Tar Puglia: Non è sufficiente specificare i ruoli dei professionisti in caso di aggiudicazione

Vedi Aggiornamento del 26/02/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 26/02/2013
11/05/2012 - I progettisti che partecipano insieme ad una gara devono sempre indicare la forma giuridica in base alla quale intendono collaborare per svolgere l’incarico. Lo ha stabilito il Tar Puglia con la sentenza 713/2012 del 23 aprile scorso.
 
Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso di alcuni professionisti, esclusi dalla gara di progettazione per la rigenerazione urbana delle aree esterne a una scuola per non aver indicato la forma giuridica di collaborazione con cui intendevano svolgere l’incarico eventualmente aggiudicato.
 
Il ricorso è stato considerato infondato perché, secondo il bando di gara, potevano partecipare alla gara liberi professionisti in forma singola o associata, secondo le forma previste dalla Legge 1815/1939, società di professionisti e società di ingegneria.
 
Al contrario, i progettisti hanno indicato solo chi, in caso di aggiudicazione, avrebbe svolto le funzioni di coordinatore della progettazione, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, direttore operativo.
 
Dopo essere stati invitati a integrare la documentazione con le informazioni sulla forma di collaborazione, i professionisti hanno contestato l’obbligo di rendere una simile collaborazione. L’esclusione da parte della Stazione Appaltante è stata confermata anche dal Tar.

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