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Appalti, come cambiano le regole per l’affidamento

Appalti, come cambiano le regole per l’affidamento

L’Autorità di Vigilanza spiega come le ultime norme hanno inciso sulla partecipazione alle gare

Vedi Aggiornamento del 18/07/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 18/07/2013
14/06/2012 - Nuovi chiarimenti dall’Autorità di Vigilanza sull’affidamento dei contratti pubblici. Con la determinazione 1/2012 l’Authority ha fatto il punto della situazione sui cambiamenti avvenuti nel panorama normativo, che hanno via via modificato i contenuti del Codice Appalti.
 
La nuova norma integra la determinazione 1/2010, che aveva definito i requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 38 del Codice Appalti. L’entrata in vigore del Dl 70/2011, seguito da una consultazione degli operatori del settore, il Dl Semplificazioni 5/2012 e il Dl Fiscale 16/2012 hanno infatti cambiato il panorama dei lavori pubblici.
 
Il Dl Semplificazioni 5/2012 ha infatti attribuito all’Autorità di Vigilanza il potere di graduare la sanzione per l’interdizione dalla partecipazione alle gare, mentre il Dl Fiscale 16/2012 ha specificato che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
 
Con la nuova determinazione, l’Authority spiega che le violazioni contributive sono gravi se non consentono il rilascio del Durc. In questo caso è giustificata la sanzione espulsiva dell’operatore economico. Come affermato anche dalla giurisprudenza, il Durc deve essere acquisito d’ufficio e non può essere autocertificato, ma nel caso di contratti di forniture e servizi fino a 20 mila euro i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva.
 
Si ammorbidisce anche la revoca dell’attestazione Soa per aver prodotto una dichiarazione falsa. L’esclusione dell’operatore dalle gare viene circoscritta nel tempo, limitando a un anno l’iscrizione nel casellario informatico, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde efficacia, permettendo nuovamente la partecipazione alle gare.
 
Con la nuova determinazione l’Authority ha spiegato che l’esclusione dalle procedure di affidamento a fini preventivi antimafia deve essere circoscritta al socio persona fisica anche nell’ipotesi di società con meno di quattro soci ed estesa alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere del socio di maggioranza è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico. Per socio di maggioranza si intende inoltre il soggetto che detiene il controllo della società.
 
Il testo stabilisce che l’esclusione ed il divieto di partecipazione alle procedure concorsuali per l’aggiudicazione dei contratti pubblici operino se la sentenza o il decreto siano stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, per le imprese individuali, dei soci o del direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico per le società in accomandita semplice, del direttore tecnico o degli amministratori con poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Ad ogni modo, per l’esclusione non rilevano le i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l’estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.
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