
Appalti, più ampia la partecipazione dei progettisti
NORMATIVA
Appalti, più ampia la partecipazione dei progettisti
Ddl Europea 2013 bis: non escludere i professionisti che hanno partecipato alla predisposizione dell’appalto
Vedi Aggiornamento
del 23/12/2013
26/09/2013 - Il professionista che ha partecipato alla progettazione correlata alla predisposizione di un appalto potrebbe non essere più escluso dalla gara, come invece accade oggi. La nuova chance per i progettisti è contenuta nel disegno di legge europea 2013-bis, che introduce alcune modifiche al Codice Appalti.
Al momento, l’articolo 90 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la relativa attività di progettazione.
Allo stesso tempo, i divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai professionisti che hanno collaborato allo svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, ma anche agli affidatari delle attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
La situazione potrebbe cambiare invece con il ddl europea 2013-bis, predisposto per adeguare la normativa italiana agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. In base al testo, il divieto decade se si dimostra che l’esperienza acquisita nello svolgimento degli incarichi di progettazione non determina un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Per diventare operative le novità devono ora attendere la pronuncia delle Regioni e affrontare l’iter in Parlamento. Il testo del ddl, uscito dal Consiglio dei Ministri il 20 settembre scorso, sarà infatti trasmesso prima alla Conferenza delle Regioni, che dovrà pronunciarsi sui suoi contenuti, e poi al Parlamento per l’approvazione definitiva.
Al momento, l’articolo 90 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la relativa attività di progettazione.
Allo stesso tempo, i divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai professionisti che hanno collaborato allo svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, ma anche agli affidatari delle attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
La situazione potrebbe cambiare invece con il ddl europea 2013-bis, predisposto per adeguare la normativa italiana agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. In base al testo, il divieto decade se si dimostra che l’esperienza acquisita nello svolgimento degli incarichi di progettazione non determina un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Per diventare operative le novità devono ora attendere la pronuncia delle Regioni e affrontare l’iter in Parlamento. Il testo del ddl, uscito dal Consiglio dei Ministri il 20 settembre scorso, sarà infatti trasmesso prima alla Conferenza delle Regioni, che dovrà pronunciarsi sui suoi contenuti, e poi al Parlamento per l’approvazione definitiva.