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Geometri: compenso per opere in c.a. solo se realizzate dopo il 2010

Geometri: compenso per opere in c.a. solo se realizzate dopo il 2010

Cassazione: prima vigeva il divieto assoluto alla progettazione in cemento armato previsto dal RD 2291/39

Vedi Aggiornamento del 06/07/2020
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 06/07/2020
04/09/2013 - bsp;- I geometri che accettano l’incarico di progettare e realizzare un edificio in cemento armato hanno diritto ad essere pagati se il contratto è stipulato dopo il 2010 e se si rispettano i limiti di competenza previsti dalla legge.
 
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla competenza dei geometri nella costruzione di opere in cemento armato. Con la sentenza 19989 del 30 agosto scorso, è stato ribadito che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato.

Fanno eccezione le piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati a industrie agricole, a patto che non esistano pericoli per le persone né ragioni che rendano necessarie particolari operazioni di calcolo. Per quanto riguarda il pagamento per la prestazione svolta, bisogna inoltre rifarsi alla normativa vigente al momento della stipula del contratto.
 
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva affidato ad un geometra la direzione dei lavori, le pratiche amministrative e i calcoli relativi alla struttura in cemento armato. Il geometra aveva affidato a sue spese quest’ultimo compito ad un ingegnere, chiedendo il pagamento al committente, che si era rifiutato di versare il corrispettivo richiesto.
 
La Cassazione ha confermato la decisione del tribunale ordinario, che aveva giudicato nullo il contratto a causa di un eccesso di competenze che non trovavano fondamento nella normativa vigente al momento della stipula.
 
Il ricorso del geometra è stato rigettato per una serie di motivi.
 
Secondo il Regio Decreto 2291/1939, in vigore al momento dell'assunzione dell'incarico, le opere in cemento armato, anche se modeste, dovevano essere affidate solo ad ingegneri o architetti. In precedenza, invece, il Regio Decreto 274/1929 dava ai geometri la possibilità di progettare opere in cemento armato di modeste dimensioni, che non richiedessero calcoli complessi. Nella stipula del contratto si doveva però fare riferimento alla norma più recente.

Secondo la Cassazione, infine, la Legge 1086/1971, che nelle opere di conglomerato cementizio vede operare ingegneri, architetti, geometri e periti edili nei limiti delle proprie competenze, non ha alterato la situazione preesistente.
 
La situazione è cambiata con il Decreto Legislativo 212/2010, che ha riformato la materia abrogando il Regio Decreto 2291/1939. Da questo momento per le competenze dei geometri si deve tornare a fare riferimento al Regio Decreto 274/1929 e alle norme successive. Ciò significa che dal 2010 è venuto meno il divieto assoluto, a carico dei geometri, di progettare opere in cemento armato, ma che ci si deve comunque rifare alle disposizioni che limitano il loro operato alle costruzioni di modeste dimensioni che non comportano rischi per l’incolumità.  
 
Il contratto, però, era stato stipulato prima del 2010, quando ancora vigeva il divieto contenuto nella norma del 1939. Ad ogni modo, le dimensioni del fabbricato non avrebbero consentito la competenza del geometra. L’edificio, infatti, misurando 2.730 metri quadrati per una altezza di 11 metri e superando la cubatura di 1.500 metri cubi, non rispettava i limiti della modesta costruzione previsti dalle norme tuttora vigenti.
 
Il geometra ha quindi diritto a ricevere il pagamento per le prestazioni effettuate se il contratto non è nullo, cioè se l’incarico per la realizzazione di un edificio in cemento armato è stipulato dopo il 2010 e se si rispettano i limiti previsti dalla legge.
 
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