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Soa, il subappaltatore deve essere individuato all’inizio della gara

Soa, il subappaltatore deve essere individuato all’inizio della gara

Tar Puglia: unica via per evitare l’esclusione se non si possiedono i requisiti richiesti dal bando

Vedi Aggiornamento del 08/10/2015
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 08/10/2015
29/10/2013 - Il subappaltatore deve essere indicato in sede di gara quando il subappalto serve a supplire all’assenza di requisiti di qualificazione. Lo ha stabilito il Tar Puglia con la sentenza 1354/2013.
 
Il Tar si è dovuto pronunciare sul ricorso presentato da un’impresa che aveva partecipato ad una procedura negoziata indetta dal Ministero della Difesa per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una palazzina e si era classificata quarta.
 
Ai primi tre posti si erano posizionate tre imprese che non possedevano la qualificazione nella categoria OS5 richiesta dal bando, ma che, per supplire a questa carenza, avevano dichiarato il subappaltato del lavoro, senza però indicare a quale impresa.
 
La cooperativa classificata quarta aveva quindi fatto ricorso sottoloneando come la mandataria possedesse la qualificazione nella categoria OS5, ma con un importo insufficiente rispetto alle richieste del bando.
 
Dall’altro lato, secondo l’aggiudicataria si poteva applicare il regime transitorio previsto dal DL 73/2012, in base al quale la categoria OS5 è ricompresa nella OG11, di cui era in possesso.
 
Il Tar ha invece concluso che, a prescindere dalle proroghe e dalle modifiche nella disciplina che regola le categorie ai fino della qualificazione Soa, nessuna delle tre classificate doveva essere accettata perché priva dei requisiti previsti dal bando. Situazione cui si sarebbe potuto porre rimedio indicando tempestivamente le imprese che avrebbero supplito a queste carenze.
 
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