04/06/2014 - In condominio è sempre possibile distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Lo ha ribadito la
Corte di Cassazione con la
sentenza 9526/2014.
Per il distacco non è previsto il
consenso degli altri condòmini che continuano ad usufruire dell’impianto centralizzato, ma, aggiunge la Cassazione, è necessario che l’impianto non perda efficienza.
Nel caso in cui il distacco avvenga senza che l’impianto subisca una perdita di efficienza, il condomino continua comunque a sostenere le spese per la manutenzione dell’impianto centralizzato dal momento che ne è comproprietario.
Se, invece, il distacco non fa registrare nessun
risparmio sul consumo di energia, il condomino deve anche continuare a contribuire al pagamento delle spese di gestione.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha respinto il ricorso di due condòmini che, dopo il distacco, si erano visti addebitare la loro quota di spese del gasolio per il funzionamento dell'impianto. A detta dei giudici, le spese per il gasolio erano rimaste le stesse anche dopo il distacco dei due condòmini e gli altri erano stati obbligati a pagare di più.
La Corte ha ritenuto quindi di addebitare le spese per il riscaldamento anche ai due soggetti che si erano distaccati.
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