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In area protetta vanno demoliti anche gli abusi minori

In area protetta vanno demoliti anche gli abusi minori

CdS: se l’immobile è vincolato, i lavori eseguiti in difformità parziale costituiscono una variazione essenziale

Vedi Aggiornamento del 25/01/2017
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 25/01/2017
21/10/2014 - È possibile sospendere i lavori e ordinare la demolizione delle opere realizzate in difformità, anche parziale, al nulla osta rilasciato dall’ente per la tutela del vincolo paesaggistico gravante sulla zona.
 
È la conclusione cui è arrivato il Consiglio di Stato con il parere 3074/2014.
 
Nel caso preso in esame dal CdS, su un immobile situato in un Parco erano stati eseguiti lavori di modifica del solaio e variazione della distribuzione degli spazi interni dell’abitazione.
 
Rilevata la difformità rispetto al nulla osta rilasciato, l’Ente Parco aveva ordinato la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dei luoghi entro 90 giorni.
 
Contro questa decisione l’interessato aveva presentato ricorso affermando che non si trattava di variazioni essenziali, quanto di varianti in corso d’opera di modesta entità, realizzate in parziale difformità rispetto al progetto approvato, tanto che la loro demolizione avrebbe pregiudicato anche la parte dell’immobile realizzata in conformità al titolo abilitativo e ai nulla osta.
 
Il ricorso è stato però respinto. Il CdS ha fatto notare che, in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), le Regioni stabiliscono quali sono le variazioni essenziali al progetto approvato. Ad ogni modo, l’essenzialità ricorre in caso di mutamento della destinazione d’uso implicante variazione degli standard urbanistici, aumento consistente di cubatura, modifiche sostanziali dei paramentri urbanistico-edilizi e violazione delle norme antisismiche.
 
Al contrario, si legge nel parere del CdS, non sono variazioni essenziali l’aumento delle cubature accessorie e dei volumi tecnici, né la variazione della distribuzione interna delle unità abitative.
 
Il Consiglio di Stato ha però aggiunto che negli interventi realizzati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico e paesistico ambientale, o situati in parchi e aree protette, è irrilevante che la difformità dal nulla osta sia totale o parziale. Se, infatti, l’area è vincolata, sono comunque considerate variazioni essenziali.
 
Sulla base di questi motivi, il CdS ha confermato la demolizione delle opere difformi.
 
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