
Ristrutturazioni ed ecobonus: l’Iva scenderà al 4%
NORMATIVA
Ristrutturazioni ed ecobonus: l’Iva scenderà al 4%
Chi usufruisce delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per la riqualificazione energetica, pagherà l’Iva al 4% anziché al 10% o al 22%
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del 24/10/2014
21/10/2014 - Entrerà nel vivo domani l’esame da parte dell’Aula della Camera del ddl Sblocca Italia. Sotto la lente di Montecitorio le numerose modifiche al testo approvate dalla Commissione Ambiente.
Una in particolare, se venisse confermata, potrebbe dare una forte spinta al settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. Si tratta dell'emendamento approvato in Commissione Ambiente che prevede che chi usufruisce delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, pagherà l’Iva al 4% anziché al 10% o al 22%.
Relativamente alle ristrutturazioni, la formulazione dell’emendamento fa sorgere qualche dubbio: il testo sembra includere nell’agevolazione solo gli interventi di ristrutturazione e non quelli di manutenzione straordinaria e di risanamento e restauro conservativo, e nemmeno gli altri interventi minori che godono della detrazione del 50% (lavori per il contenimento dell’inquinamento acustico, misure antisismiche o contro gli infortuni domestici, ecc.).
Per quanto riguarda invece la riqualificazione energetica, la riduzione Iva riguarderà tutti i lavori oggi agevolati con l’ecobonus del 65%: solare termico, infissi, cappotti, coperture e pavimenti, caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici, scaldacqua a pompa di calore, riqualificazione energetica generale dell'edificio, lavori sulle parti condominiali.
La riduzione dell’Iva sarà compensata con l’aumento dal 4 al 10% dell’Iva per le nuove costruzioni vendute direttamente dalle imprese. Anche su questo punto resta da capire a quali operazioni si applicherà l’Iva al 10%, se solo alle vendite o anche alle nuove costruzioni in generale.
Ad oggi sono soggette ad Iva al 4% la costruzione della prima casa, l’acquisto della prima casa da un’impresa entro 5 anni dall’ultimazione e l’acquisto di beni finiti per la costruzione di abitazioni, uffici e negozi. L’aumento potrebbe colpire queste fattispecie.
L’emendamento della Commissione Ambiente potrebbe essere bocciato dalla Commissione Bilancio, che sta formulando il suo parere sul testo. “Ci sono un po’ di pasticci, a partire dall’Iva sulle nuove costruzioni. E c’è della fantasia da riportare alla realtà” ha detto il presidente della Commissione, Francesco Boccia.
Secondo la Commissione “gli effetti finanziari della norma in esame non sembrerebbero in grado di assicurare la compensatività degli effetti finanziari” perché “la riduzione dell’Iva dal 10 al 4% sulle spese di ristrutturazione e riqualificazione edilizia determina un minor gettito” mentre l’applicazione dell’Iva al 10% per le nuove costruzioni “non determina necessariamente effetti positivi di gettito”.
In base alla normativa vigente - spiega la Commissione - l’Iva non si applica nelle cessioni tra privati; se la cessione avviene tra impresa di costruzione e acquirente privato si applica l’aliquota Iva del 4% se l’immobile viene adibito a prima casa; negli altri casi si applica l’Iva del 10% o del 22% nel caso di immobili di lusso.
Quindi - conclude la Commissione Bilancio - la formulazione utilizzata determina:
a) maggior gettito per le cessioni da parte dell’impresa di costruzione di abitazioni principali;
b) invarianza di gettito per le cessioni tra privati ovvero da imprese di costruzione se si tratta di immobili non di lusso;
c) una perdita di gettito per le cessioni da parte delle imprese di costruzioni di immobili di lusso.
Inoltre, secondo la Commissione, andrebbero chiariti la decorrenza temporale e l’ambito di applicazione delle nuove aliquote, suggerendo di applicare la norma agli interventi che saranno eseguiti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, escludendo gli interventi già realizzati e per i quali il contribuente sta fruendo della detrazione Irpef.
Senza contare la possibile bocciatura di Bruxelles, dal momento che - ricorda il Servizio Studi della Camera - “l’aliquota al 4% è un’aliquota ‘ultraridotta’, adottata con una deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva Iva, per una tabella predefinita di beni e servizi, e pertanto non modificabile”.
Una in particolare, se venisse confermata, potrebbe dare una forte spinta al settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. Si tratta dell'emendamento approvato in Commissione Ambiente che prevede che chi usufruisce delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, pagherà l’Iva al 4% anziché al 10% o al 22%.
Relativamente alle ristrutturazioni, la formulazione dell’emendamento fa sorgere qualche dubbio: il testo sembra includere nell’agevolazione solo gli interventi di ristrutturazione e non quelli di manutenzione straordinaria e di risanamento e restauro conservativo, e nemmeno gli altri interventi minori che godono della detrazione del 50% (lavori per il contenimento dell’inquinamento acustico, misure antisismiche o contro gli infortuni domestici, ecc.).
Per quanto riguarda invece la riqualificazione energetica, la riduzione Iva riguarderà tutti i lavori oggi agevolati con l’ecobonus del 65%: solare termico, infissi, cappotti, coperture e pavimenti, caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici, scaldacqua a pompa di calore, riqualificazione energetica generale dell'edificio, lavori sulle parti condominiali.
La riduzione dell’Iva sarà compensata con l’aumento dal 4 al 10% dell’Iva per le nuove costruzioni vendute direttamente dalle imprese. Anche su questo punto resta da capire a quali operazioni si applicherà l’Iva al 10%, se solo alle vendite o anche alle nuove costruzioni in generale.
Ad oggi sono soggette ad Iva al 4% la costruzione della prima casa, l’acquisto della prima casa da un’impresa entro 5 anni dall’ultimazione e l’acquisto di beni finiti per la costruzione di abitazioni, uffici e negozi. L’aumento potrebbe colpire queste fattispecie.
L’emendamento della Commissione Ambiente potrebbe essere bocciato dalla Commissione Bilancio, che sta formulando il suo parere sul testo. “Ci sono un po’ di pasticci, a partire dall’Iva sulle nuove costruzioni. E c’è della fantasia da riportare alla realtà” ha detto il presidente della Commissione, Francesco Boccia.
Secondo la Commissione “gli effetti finanziari della norma in esame non sembrerebbero in grado di assicurare la compensatività degli effetti finanziari” perché “la riduzione dell’Iva dal 10 al 4% sulle spese di ristrutturazione e riqualificazione edilizia determina un minor gettito” mentre l’applicazione dell’Iva al 10% per le nuove costruzioni “non determina necessariamente effetti positivi di gettito”.
In base alla normativa vigente - spiega la Commissione - l’Iva non si applica nelle cessioni tra privati; se la cessione avviene tra impresa di costruzione e acquirente privato si applica l’aliquota Iva del 4% se l’immobile viene adibito a prima casa; negli altri casi si applica l’Iva del 10% o del 22% nel caso di immobili di lusso.
Quindi - conclude la Commissione Bilancio - la formulazione utilizzata determina:
a) maggior gettito per le cessioni da parte dell’impresa di costruzione di abitazioni principali;
b) invarianza di gettito per le cessioni tra privati ovvero da imprese di costruzione se si tratta di immobili non di lusso;
c) una perdita di gettito per le cessioni da parte delle imprese di costruzioni di immobili di lusso.
Inoltre, secondo la Commissione, andrebbero chiariti la decorrenza temporale e l’ambito di applicazione delle nuove aliquote, suggerendo di applicare la norma agli interventi che saranno eseguiti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, escludendo gli interventi già realizzati e per i quali il contribuente sta fruendo della detrazione Irpef.
Senza contare la possibile bocciatura di Bruxelles, dal momento che - ricorda il Servizio Studi della Camera - “l’aliquota al 4% è un’aliquota ‘ultraridotta’, adottata con una deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva Iva, per una tabella predefinita di beni e servizi, e pertanto non modificabile”.