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Da Fnailp una riforma della professione intellettuale tecnica

Da Fnailp una riforma della professione intellettuale tecnica

Tra le proposte: ripristino delle tariffe minime, corsi di formazione facoltativi, nessun obbligo di POS

Vedi Aggiornamento del 09/02/2016
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 09/02/2016
07/11/2014 - Una petizione nazionale rivolta al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, per una ‘riforma seria della professione intellettuale tecnica’. L’ha lanciata la Federazione Nazionale Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti (FNAILP) sintetizzando il suo progetto in 10 punti e augurandosi ‘che siano trasformati in legge di Stato’.
 
1) Ripristino tariffe minime o “soglie di anomalia tariffe”
Tutte le attività professionali sono soggette a minimi tariffari o soglie di anomalia tariffa, per le  prestazioni verso committenza privata e pubblica. Il Governo redige un ‘nuovo tariffario di anomalia vincolante’, un ‘mansionario professionale generale’ e una ‘tabella valori di mercato’. Il professionista calcola il suo corrispettivo mediante software concordato con i Consigli Nazionali degli ingegneri e architetti.
 
2) Certezza del diritto dei pagamenti
Gli enti che a vario titolo approvano i progetti controllano anche che al professionista sia stato pagato almeno il 30% del compenso relativo alla prestazione, pena lo stop alla pratica. Per ottenere il collaudo il committente deve saldare la parcella al professionista o presentare all’ente polizza fideiussoria assicurativa a garanzia totale del saldo.
 
3) Assegnazione a rotazione degli incarichi pubblici sotto soglia e delle perizie CTU
Abrogazione del meccanismo degli incarichi fiduciari. Esclusione della partecipazione per i dipendenti pubblici full time e dei titolari o dipendenti d’imprese edili.
 
4) Limiti di responsabilità per progettista, direttore lavori e coordinatore sicurezza nei cantieri
Le tre figure non sono responsabili qualora il risultato della prestazione non sia conforme alle aspettative del committente. Il direttore dei lavori non risponde degli errori dovuti all’imperizia dell’impresa o degli operai. Sono abolite le sanzioni per i coordinatori.
 
5) Incompatibilità e conflitto di interessi nello svolgimento della professione
Chi redige un progetto non può lavorare per l’impresa di costruzioni che realizza l’opera. I professionisti dipendenti pubblici non possono svolgere la libera professione di progettista né di CTU per il tribunale.
 
6) Lavori edili subordinati a specifiche competenze professionali tecniche
Qualunque intervento edilizio deve essere svolto sotto la supervisione di un professionista architetto ingegnere o geometra in relazione alle specifiche competenze e deve sempre richiedere un titolo abilitativo (CILA, SCIA, Permesso di costruire).
 
7) Formazione del libero professionista
I corsi di formazione sono facoltativi e fanno curriculum per i concorsi pubblici. Bastano 10 ore annue per mantenere l’iscrizione alle liste di specializzazioni degli enti per le prestazioni sotto soglia. La formazione viene valutata a livello nazionale, indifferentemente per architetti e ingegneri, in ragione di 1 credito formativo per ora.
 
8) Il professionista può scegliere tra l’iscrizione all’Ordine professionale o ad una Federazione di categoria registrata in ogni provincia e operante su scala nazionale
Ordini e Federazioni nazionali di categoria svolgono le stesse funzioni pubbliche, dipendono e collaborano con il Ministero della Giustizia. I Consigli Nazionali, con le ‘commissioni parcelle’ cui partecipa un magistrato, hanno funzione di magistratura di secondo grado nei conteziosi tecnici tra professionista e committenza.
 
9) Controlli dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate controlla a campione la corretta applicazione delle tariffe minime. Dispone di un database - aggiornato dalle dichiarazioni dei professionisti - delle prestazioni che essi svolgono, con indicazione di valore e prezzo richiesto dal professionista. Ad ogni progetto depositato corrisponde una fattura per le prestazioni rese. Eventuali incoerenze tra pratiche presentate e fatturati varranno come presunzione di evasione fiscale con onere della prova a carico del professionista. I professionisti che disapplicano i minimi sono soggetti a sanzione disciplinare e tributaria.
 
10) Le professioni intellettuali non sono assimilabili ad impresa e quindi non sono soggette alle norme Antitrust
È inammissibile qualunque omologazione tra ‘capitale’ e ‘prestazione intellettuale’, tra cultura e mercificazione dei prodotti. Vista la natura intellettuale della prestazione professionale, i professionisti non hanno alcun obbligo di possedere POS né assicurazione professionale. Tali obblighi sono a carico delle società di ingegneria o delle Società tra Professionisti con più di 10 associati.
 
Testo integrale dei 10 punti e petizione
 
Quelli indicati sono i principi cardine del testo di legge che FNAILP sta predisponendo a seguito dell’accordo “con una parte politica disposta a perorare la nostra causa”. La parte politica in questione sarà resa nota “al momento opportuno” - afferma FNAILP.
 
 

 
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