
Chiarimenti dalle Entrate sullo Split Payment
NORMATIVA
Chiarimenti dalle Entrate sullo Split Payment
La circolare illustra anche le interconnessioni con reverse charge e fatturazione elettronica
Vedi Aggiornamento
del 27/04/2017

15/04/2015 - Anche i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, i Consorzi di Bacino imbrifero montani ed i consorzi interuniversitari devono applicare la disciplina della scissione dei pagamenti Iva.
A chiarirlo la Circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate che allarga la platea delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie del meccanismo di scissione Iva, oltre a quelle contenute nell’elenco della Circolare 1/E.
Nel documento l’Agenzia chiarisce che rientrano nello Split Payment i soggetti pubblici che, seppure non rientranti tra quelli espressamente elencati nell’art. 17-ter del Dpr 633/1972, ne sono loro immediata e diretta espressione, come appunto i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e dei Consorzi interuniversitari.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che restano invece fuori dalla platea dei destinatari della scissione dei pagamenti gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale e gli enti previdenziali non pubblici.
Ricordiamo che lo Split Payment è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per ridurre l’evasione fiscale relativa all’Iva. Per raggiungere questo obiettivo la Pubblica Amministrazione sdoppia il pagamento, cioè paga al fornitore il prezzo del bene o del servizio e versa l’Iva direttamente allo Stato, in modo che chi incassa la fattura non “dimentichi” di corrispondere successivamente l’imposta allo Stato.
Le Entrate inoltre chiariscono che per gli acquisti effettuati dalle Pa, nell’ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali, il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato senza la possibilità di compensazione. È esclusa quindi la possibilità per l’amministrazione acquirente di utilizzare l’importo dell’Iva dovuta per le operazioni in regime di scissione contabile in compensazione orizzontale con altri crediti d’imposta vantati dalla stessa.
La circolare precisa che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell’ambito di attività non commerciali sia nell’esercizio d’impresa, la Pa, non debitore d’imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l’ente è tenuto ad eseguire separatamente i relativi adempimenti.
La circolare chiarisce che le operazioni da split payment danno diritto all’erogazione prioritaria se il presupposto del rimborso è quello dell’ “aliquota media”, tenendo sempre conto del limite dell’ammontare dell’imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento; è quindi possibile che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la parte restante rimanga soggetta all’esecuzione ordinaria.
Nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto “aliquota media”, può comunque chiederlo, ma in tal caso l’erogazione seguirà le vie ordinarie.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a patto che non siano state già fatturate anteriormente a questa data. Lo split payment non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014 e che sono state effettuate entro lo scorso anno. Di conseguenza, per queste ultime operazioni, la Pa dovrà corrispondere al fornitore sia l’imponibile che l’imposta anche se il pagamento avviene dopo il 1° gennaio 2015. La circolare precisa che in questo caso è irrilevante se la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al protocollo della Pa acquirente nel 2015.
Nel caso in cui la Pa, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura irregolare dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione. Nell’ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicando l’ammontare della variazione e della relativa imposta e facendo esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.
Se la nota, invece, è in diminuzione e si riferisce a una fattura emessa applicando lo split payment, bisognerà comunque numerarla, indicare l’ammontare della variazione, della relativa imposta e fare riferimento alla fattura originaria, ma, trattandosi di una rettifica apportata ad un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, questo non avrà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro, senza alcun effetto nella liquidazione Iva.
A chiarirlo la Circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate che allarga la platea delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie del meccanismo di scissione Iva, oltre a quelle contenute nell’elenco della Circolare 1/E.
Nel documento l’Agenzia chiarisce che rientrano nello Split Payment i soggetti pubblici che, seppure non rientranti tra quelli espressamente elencati nell’art. 17-ter del Dpr 633/1972, ne sono loro immediata e diretta espressione, come appunto i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e dei Consorzi interuniversitari.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che restano invece fuori dalla platea dei destinatari della scissione dei pagamenti gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale e gli enti previdenziali non pubblici.
Ricordiamo che lo Split Payment è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per ridurre l’evasione fiscale relativa all’Iva. Per raggiungere questo obiettivo la Pubblica Amministrazione sdoppia il pagamento, cioè paga al fornitore il prezzo del bene o del servizio e versa l’Iva direttamente allo Stato, in modo che chi incassa la fattura non “dimentichi” di corrispondere successivamente l’imposta allo Stato.
Le Entrate inoltre chiariscono che per gli acquisti effettuati dalle Pa, nell’ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali, il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato senza la possibilità di compensazione. È esclusa quindi la possibilità per l’amministrazione acquirente di utilizzare l’importo dell’Iva dovuta per le operazioni in regime di scissione contabile in compensazione orizzontale con altri crediti d’imposta vantati dalla stessa.
La circolare precisa che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell’ambito di attività non commerciali sia nell’esercizio d’impresa, la Pa, non debitore d’imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l’ente è tenuto ad eseguire separatamente i relativi adempimenti.
La circolare chiarisce che le operazioni da split payment danno diritto all’erogazione prioritaria se il presupposto del rimborso è quello dell’ “aliquota media”, tenendo sempre conto del limite dell’ammontare dell’imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento; è quindi possibile che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la parte restante rimanga soggetta all’esecuzione ordinaria.
Nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto “aliquota media”, può comunque chiederlo, ma in tal caso l’erogazione seguirà le vie ordinarie.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a patto che non siano state già fatturate anteriormente a questa data. Lo split payment non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014 e che sono state effettuate entro lo scorso anno. Di conseguenza, per queste ultime operazioni, la Pa dovrà corrispondere al fornitore sia l’imponibile che l’imposta anche se il pagamento avviene dopo il 1° gennaio 2015. La circolare precisa che in questo caso è irrilevante se la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al protocollo della Pa acquirente nel 2015.
Nel caso in cui la Pa, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura irregolare dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione. Nell’ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicando l’ammontare della variazione e della relativa imposta e facendo esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.
Se la nota, invece, è in diminuzione e si riferisce a una fattura emessa applicando lo split payment, bisognerà comunque numerarla, indicare l’ammontare della variazione, della relativa imposta e fare riferimento alla fattura originaria, ma, trattandosi di una rettifica apportata ad un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, questo non avrà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro, senza alcun effetto nella liquidazione Iva.