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Banda larga negli edifici nuovi e ristrutturati obbligatoria dal 1° luglio

Banda larga negli edifici nuovi e ristrutturati obbligatoria dal 1° luglio

Gli edifici conformi potranno esporre la targa volontaria ‘predisposto alla banda larga’. Ma il Piano nazionale per la banda ultralarga è ancora al palo

Vedi Aggiornamento del 16/03/2021
Banda larga negli edifici nuovi e ristrutturati obbligatoria dal 1° luglio
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 16/03/2021
29/06/2015 - Scatterà il 1° luglio 2015 l’obbligo di predisporre alla connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga gli edifici nuovi o ristrutturati.
 
La Legge 164/2014 di conversione del decreto Sblocca Italia (DL 133/2014) stabilisce infatti che tutte le nuove costruzioni per le quali le domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015, dovranno essere equipaggiate di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Lo stesso obbligo si applica in caso di opere che richiedano il permesso di costruire ex articolo 10, comma 1, lettera c), del Dpr 380/2001, cioè gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
 
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
 

Fibra ottica a banda ultralarga

Sempre dal 1o luglio 2015, tutti i nuovi edifici - e quelli sottoposti a ristrutturazione profonda che richieda il permesso di costruire - dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso, cioè di un punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

Gli edifici conformi a questi obblighi potranno esporre la targa ‘predisposto alla banda larga’, un’etichetta volontaria e non vincolante che potrà essere utilizzata ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile.

L’etichetta potrà essere rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del DM 37 del 22 gennaio 2008, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.
 

Il Piano strategico per la banda ultra larga

La data del 1° luglio 2015, prevista dal Decreto Sblocca Italia alcuni mesi fa, è arrivata mentre è ancora in corso la discussione sul Piano nazionale strategico per la banda ultra larga. L’attuazione del Piano è contenuta nel Decreto Telecomunicazioni (vedi bozza del 25 maggio 2015) che il Governo avrebbe dovuto approvare nei giorni scorsi ma che è stato rinviato a data da destinarsi.
 
Il decreto propone misure per facilitare il cablaggio degli edifici esistenti, stabilendo che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, che intendano posare le proprie reti in fibra ottica in adiacenza ad aree di proprietà privata e condominiale, possano farlo semplicemente comunicandolo con raccomandata al proprietario o all’amministratore del condominio.
 
Se entro 30 giorni i proprietari non esprimono il proprio diniego, l’operatore può procedere con i lavori. La bozza di decreto infatti prevede che gli interventi di cablaggio dei fabbricati non costituiscano innovazione (ex art. 1120 Codice Civile) e non siano quindi soggetti all’approvazione dell’assemblea condominiale.
 

La Strategia italiana per la banda ultralarga

La misura rientra nel pacchetto di agevolazioni per abbassare le barriere di costo, contenuto nella Strategia italiana per la banda ultralarga. “L’Italia - si legge nel testo - sta avviando un percorso di adeguamento del quadro normativo volto a favorire la realizzazione dei cablaggi all’interno delle proprietà private, condominiali e non”.
 
L’obiettivo è quello di rendere più semplice avvalersi dei sottoservizi (illuminazione pubblica, risalite dei tubi, discese grondaie, etc.), compresi i percorsi aerei, per posare la fibra ottica o un minitubo che lo possa ospitare. A oggi l’installazione o la modifica di impianti di telefonia mobile non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica se eseguiti su edifici e tralicci preesistenti e non superino determinate dimensioni, la cui variazione se limitata può essere comunicata con una semplice autodichiarazione.
 
La Strategia per la banda ultralarga intende uniformare a livello nazionale le modalità di posa dei tratti verticali delle infrastrutture di comunicazione a banda ultralarga sulle facciate degli edifici, assicurando la disponibilità di installazione di impianti idonei anche all’interno degli edifici.
 
Infine, analogamente all’esperienza francese, viene reso obbligatorio il pre-cablaggio verticale degli edifici, per tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e tutti gli edifici delle aree redditizie.

 

 
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