
Bollette elettriche in condominio, quando si perde l’Iva agevolata
NORMATIVA
Bollette elettriche in condominio, quando si perde l’Iva agevolata
Agenzia Entrate: se ci sono appartamenti e immobili a uso non abitativo, ma un unico contatore, sulle parti comuni tutte le bollette pagano l’Iva ordinaria

22/10/2015 - Cosa accade se un condomino cambia la destinazione d’uso del suo appartamento? L’Iva sulla bolletta elettrica passa dal 10% al 22%, cioè viene meno l’agevolazione riconosciuta alle abitazioni.
Ciò che l’Agenzia delle Entrate - Direzione generale della Lombardia, ha spiegato rispondendo all’Interpello 904-492, è che l’aumento può ripercuotersi anche sugli altri condòmini e coinvolgere le parti comuni se i contatori non consentono un’esatta ripartizione dei consumi.
Il Fisco ha chiarito che se il condominio è costituito solo da unità abitative e immobili pertinenziali, la fornitura di energia elettrica alle parti comuni viene assoggetta all’aliquota ridotta al 10%.
Se, al contrario, nel condominio ci sono sia appartamenti ad uso abitativo sia uffici e autorimesse, non pertinenziali alle abitazioni, e non c'è la possibilità di distinguere i consumi degli uni e degli altri, sull’energia fornita alle parti comuni scatta l’Iva ordinaria al 22%. L’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo.
La situazione cambia se ci sono contatori distinti. Quando è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica delle parti comuni tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati, i proprietari delle abitazioni pagano l’Iva sulla bolletta al 10% mentre i condòmini titolari di immobili a uso diverso non usufruiscono dell’agevolazione e viene loro applicata l’aliquota ordinaria.
Il secondo caso rappresenta una soluzione più equa, che mette al riparo da eventuali contenziosi tra condòmini, ma necessita dell’installazione di un nuovo contatore.
Ciò che l’Agenzia delle Entrate - Direzione generale della Lombardia, ha spiegato rispondendo all’Interpello 904-492, è che l’aumento può ripercuotersi anche sugli altri condòmini e coinvolgere le parti comuni se i contatori non consentono un’esatta ripartizione dei consumi.
Il Fisco ha chiarito che se il condominio è costituito solo da unità abitative e immobili pertinenziali, la fornitura di energia elettrica alle parti comuni viene assoggetta all’aliquota ridotta al 10%.
Se, al contrario, nel condominio ci sono sia appartamenti ad uso abitativo sia uffici e autorimesse, non pertinenziali alle abitazioni, e non c'è la possibilità di distinguere i consumi degli uni e degli altri, sull’energia fornita alle parti comuni scatta l’Iva ordinaria al 22%. L’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo.
La situazione cambia se ci sono contatori distinti. Quando è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica delle parti comuni tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati, i proprietari delle abitazioni pagano l’Iva sulla bolletta al 10% mentre i condòmini titolari di immobili a uso diverso non usufruiscono dell’agevolazione e viene loro applicata l’aliquota ordinaria.
Il secondo caso rappresenta una soluzione più equa, che mette al riparo da eventuali contenziosi tra condòmini, ma necessita dell’installazione di un nuovo contatore.