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Ingegneri dipendenti pubblici, non sempre l’iscrizione all’albo deve pagarla l’Ente

Ingegneri dipendenti pubblici, non sempre l’iscrizione all’albo deve pagarla l’Ente

CNI: ‘I professionisti tecnici possono espletare alcune attività con la sola abilitazione professionale’

Vedi Aggiornamento del 07/02/2024
Ingegneri dipendenti pubblici, non sempre l’iscrizione all’albo deve pagarla l’Ente
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 07/02/2024
26/10/2015 - Per gli ingegneri dipendenti pubblici non è automatico il diritto al rimborso della tassa di iscrizione all’albo, perchè ci sono attività interne alla Pubblica Amministrazione (PA) per cui è previsto il solo obbligo di abilitazione professionale.
 
Questa l’opinione del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) in merito alla sentenza 7776/2015 con cui la Cassazione (in una vertenza tra l’INPS ed un Avvocato dipendente pubblico) ha stabilito che il rimborso della tassa annuale di iscrizione all’Albo degli avvocati dovesse essere corrisposto dall’ente pubblico datore di lavoro.
 
La sentenza era stata ripresa anche dal Consiglio Nazionale Architetti che aveva inteso estendibile anche agli architetti il principio secondo sui l’Ente di appartenenza deve rimborsare al proprio dipendente la tassa annuale di iscrizione all’Albo professionale.
 
Il CNI, in una circolare, ha voluto chiarire la questione a seguito delle numerose domande giunte da Ingegneri dipendenti degli Uffici Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni.
 

Iscrizione all’albo professionale: il caso della sentenza

La sentenza dichiarava: “Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art.1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.
 
La Cassazione quindi, al termine di un lineare ragionamento, affermava la sussistenza del diritto al rimborso della quota di iscrizione in capo all’Avvocato dipendente pubblico (e quindi iscritto nell’elenco speciale) facendo riferimento alle norme sull’esecuzione del contratto di mandato. Questo perché, nel caso specifico, l’attività legale è basata su un vincolo di esclusività, per cui la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento dell’attività “che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”.

Ne deriva che se l’Avvocato-dipendente pubblico ha anticipato il pagamento della quota annuale, ha diritto al rimborso della somma versata, da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
 

Abilitazione professionale e iscrizione all’albo: il caso degli ingegneri

Per il CNI risulta essere più articolata la disciplina per i professionisti dell’area tecnica, infatti nell’ipotesi più ricorrente, ovvero progettisti dipendenti pubblici, la legge sancisce come unico obbligo l’abilitazione all’esercizio della professione.
 
Infatti il Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs163/2006), quando parla della Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici dispone che “i progetti (...) sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego”.

Analogamente il DPR 207/2010, a proposito del Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici stabilisce: “il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione…”.

Il CNI quindi chiarisce che “gli Ingegneri dipendenti pubblici e appartenenti agli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti possono espletare attività di progettazione per conto della PA con il requisito della (mera) abilitazione, senza necessità di iscrizione all’albo. Perciò in questo caso, a differenza degli Avvocati, non si può affermare che l’iscrizione all’albo è presupposto indispensabile per svolgere l’attività a favore dell’Ente di appartenenza; ne deriva che viene meno la condizione per esigere il rimborso della quota di iscrizione eventualmente pagata dall’interessato.

Il CNI però precisa che questo vale solo se l’Amministrazione non abbia richiesto esplicitamente al dipendente l’iscrizione in base ad altre ragioni e quindi l’iscrizione sia avvenuta nell’esclusivo interesse dell’Ente pubblico.
 
Inoltre, a parere del CNI,  “qualora la normativa preveda l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo per il dipendente ingegnere, il pagamento della relativa tassa annuale di iscrizione (facendo applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione) sarà a carico dell’Ente datore di lavoro e, se il versamento è stato anticipato dal dipendente, deve essergli rimborsato”.

Concludendo il Consiglio Nazionale sottolinea “il carattere eccezionale della previsione dettata dalla normativa sugli appalti pubblici, ovvero la sussistenza di una disposizione espressa che richiede la sola abilitazione per svolgere attività professionale; tale disposizione va intesa come eccezione alla regola generale della necessaria iscrizione all’albo e non può quindi trovare applicazione al di fuori dei casi legislativamente previsti (art.90 d.lgs. n.163/2006 e art.9 DPR n.207/2010, per il RUP), nemmeno per effetto di una interpretazione estensiva od analogica. 
 
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