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Impianti termici, in Toscana le linee guida per i controlli

Impianti termici, in Toscana le linee guida per i controlli

Previste dal regolamento che ha introdotto il libretto di impianto, saranno un punto di riferimento per manutentori e autorità competenti

Impianti termici, in Toscana le linee guida per i controlli
di Paola Mammarella
14/01/2016 - Via libera in Toscana alle linee guida per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.
 
Con la delibera 1228/2015, la Toscana ha voluto spiegare meglio l’applicazione del Regolamento 25/R/2015 con cui la Regione si è adeguata al Dpr 74/2013 per la gestione degli impianti termici, norma che ha introdotto il libretto di impianto.
 
L’adozione delle linee guida è stata infatti prevista dall’articolo 17 del Regolamento come punto di riferimento per le attività di responsabili di impianto, manutentori e autorità competenti.
 
Le linee guida riguardano:
- le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;
- le indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione;
- le ulteriori indicazioni operative per la corretta gestione degli impianti per il responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore e conduttore dell'impianto termico;
- le modalità per le comunicazioni delle autorità competenti ai responsabili di impianto;
- gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività dell'ispettore in loco;
- l’individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento;
- le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore.
 
Le linee guida schematizzano le tempistiche con cui devono avvenire i controlli sul funzionamento degli impianti e i controlli di efficienza energetica. Questi ultimi, lo ricordiamo, sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 123 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.
 
Secondo il grado di sovrapposizione tra le due tipologie di attività, le linee guida identificano tre diverse modalità di comportamento nell’effettuazione dei controlli e nella compilazione dei rapporti.
 
Se i controlli sulla funzionalità dell’impianto hanno la stessa periodicità dei controlli di efficienza energetica, non è necessario effettuare le ispezioni due volte e fa fede il rapporto di efficienza energetica. Nel libretto di impianto, nel campo relativo al controllo periodico sulla funzionalità, si deve rimandare al rapporto di efficienza energetica.
 
Vale la stessa procedura se i controlli sulla funzionalità dell’impianto sono gli stessi, ma hanno una periodicità più diradata rispetto a quelli di efficienza energetica.
 
Quando i controlli sulla funzionalità dell’impianto sono gli stessi, ma hanno una periodicità più stretta rispetto a quelli di efficienza energetica, alcuni controlli sulla funzionalità non coincidono con quelli di efficienza energetica e devono essere effettuati a parte. Si deve quindi compilare un distinto rapporto di controllo.
 
Se sono necessari controlli di funzionalità dell’impianto aggiuntivi e diversi dai controlli di efficienza energetica, si deve redigere un distinto rapporto, che varia in base ai controlli effettuati.
 
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