
Nuovo Codice Appalti, in Sicilia applicazione condizionata
LAVORI PUBBLICI
Nuovo Codice Appalti, in Sicilia applicazione condizionata
La normativa regionale prevale sempre su quella nazionale in caso di contrasto
Vedi Aggiornamento
del 22/03/2017

07/06/2016 - Il nuovo Codice Appalti si applica anche in Sicilia, a condizione che non vada in contrasto con la normativa regionale in materia di contratti pubblici. A stabilirlo è la Legge Regionale 8/2016, in vigore da una decina di giorni.
La norma prevede che nella Regione Siciliana si applichino il D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) e i successivi decreti attuativi “fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.
Questo significa che, in caso di contrasto o di dubbio, a prevalere sarà sempre la legge regionale.
Il Codice degli Appalti, si sa, manda in pensione il massimo ribasso preferendo il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.
In Sicilia si mette quindi fine al dibattito sulla legittimità delle norme che miravano a limitare il massimo ribasso. Si tratta della Legge Regionale 14/2015, che aveva introdotto delle modifiche a termine alla Legge Regionale 12/2011 (la norma con cui era stato recepito nell’ordinamento interno il D.lgs. 163/2006 - vecchio Codice Appalti).
La legge del 2015 aveva stabilito che, fino al 31 dicembre 2015, negli appalti da aggiudicare col criterio del prezzo più basso, che non hanno carattere transfrontaliero e di importo inferiore alla soglia comunitaria, la Stazione Appaltante potesse prevedere nel bando che fossero automaticamente escluse le offerte con una percentuale di ribasso maggiore o uguale alla soglia di anomalia, da calcolare secondo criteri prestabiliti.
L’individuazione delle soglie avrebbe portato all’eliminazione automatica di alcune offerte considerate anomale. Secondo il legislatore regionale, questo sistema avrebbe garantito l’accesso delle imprese oneste al mercato degli appalti, determinando un miglioramento in termini di concorrenza. La norma era stata impugnata dal Governo, che aveva deciso di accertare la sua legittimità costituzionale. A detta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il meccanismo di calcolo non era adeguato perché, determinando in modo casuale la variazione in aumento o in diminuzione, creava una sostanziale variazione del numero delle offerte escluse automaticamente rispetto all'esclusione automatica operata dalla norma del 2011. A fine 2015 la norma ha perso i suoi effetti e si è tornati alla situazione preesistente.
Col nuovo sistema, le gare sopra il milione di euro dovranno essere aggiudicate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il problema dell’eventuale eccessiva discrezionalità delle Stazioni Appaltanti sarà risolto con le linee guida dell’Anac. Questo avverrà anche in Sicilia, leggi regionali permettendo.
La norma prevede che nella Regione Siciliana si applichino il D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) e i successivi decreti attuativi “fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”.
Questo significa che, in caso di contrasto o di dubbio, a prevalere sarà sempre la legge regionale.
Il Codice degli Appalti, si sa, manda in pensione il massimo ribasso preferendo il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.
In Sicilia si mette quindi fine al dibattito sulla legittimità delle norme che miravano a limitare il massimo ribasso. Si tratta della Legge Regionale 14/2015, che aveva introdotto delle modifiche a termine alla Legge Regionale 12/2011 (la norma con cui era stato recepito nell’ordinamento interno il D.lgs. 163/2006 - vecchio Codice Appalti).
La legge del 2015 aveva stabilito che, fino al 31 dicembre 2015, negli appalti da aggiudicare col criterio del prezzo più basso, che non hanno carattere transfrontaliero e di importo inferiore alla soglia comunitaria, la Stazione Appaltante potesse prevedere nel bando che fossero automaticamente escluse le offerte con una percentuale di ribasso maggiore o uguale alla soglia di anomalia, da calcolare secondo criteri prestabiliti.
L’individuazione delle soglie avrebbe portato all’eliminazione automatica di alcune offerte considerate anomale. Secondo il legislatore regionale, questo sistema avrebbe garantito l’accesso delle imprese oneste al mercato degli appalti, determinando un miglioramento in termini di concorrenza. La norma era stata impugnata dal Governo, che aveva deciso di accertare la sua legittimità costituzionale. A detta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il meccanismo di calcolo non era adeguato perché, determinando in modo casuale la variazione in aumento o in diminuzione, creava una sostanziale variazione del numero delle offerte escluse automaticamente rispetto all'esclusione automatica operata dalla norma del 2011. A fine 2015 la norma ha perso i suoi effetti e si è tornati alla situazione preesistente.
Col nuovo sistema, le gare sopra il milione di euro dovranno essere aggiudicate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il problema dell’eventuale eccessiva discrezionalità delle Stazioni Appaltanti sarà risolto con le linee guida dell’Anac. Questo avverrà anche in Sicilia, leggi regionali permettendo.