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Codice Appalti, le categorie ‘superspecialistiche’ diventano quindici

Codice Appalti, le categorie ‘superspecialistiche’ diventano quindici

Nel decreto firmato dal Ministero delle Infrastrutture entrano barriere paramassi, fermaneve e strutture in legno

Vedi Aggiornamento del 09/01/2017
Codice Appalti, le categorie ‘superspecialistiche’ diventano quindici
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 09/01/2017
15/11/2016 - Le categorie superspecialistiche, per cui è vietato l’avvalimento quando superano il 10% dell’importo del contratto, passano da tredici a quindici. Dopo una serie di stop and go, il Ministero delle Infrastrutture ha firmato il decreto attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
 
Nelle lavorazioni superspecialistiche entrano le categorie OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermaneve e simili, e OS 32, inerente alle strutture in legno.
 
Queste si aggiungono alle 13 categorie già essitenti: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
 
In base al decreto, per ottenere la qualificazione in queste categorie sono necessari dei requisiti di specializzazione e formazione continua del personale tecnico.
 
Per le strutture in legno, ad esempio, è necessario possedere uno stabilimento per la produzione dei beni rientranti nella categoria.
 
Gli effetti della norma saranno monitorati per un anni e, se necessario, potranno essere aggiornati.
 
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