
Codice Appalti, le categorie ‘superspecialistiche’ diventano quindici
LAVORI PUBBLICI
Codice Appalti, le categorie ‘superspecialistiche’ diventano quindici
Nel decreto firmato dal Ministero delle Infrastrutture entrano barriere paramassi, fermaneve e strutture in legno
Vedi Aggiornamento
del 09/01/2017

15/11/2016 - Le categorie superspecialistiche, per cui è vietato l’avvalimento quando superano il 10% dell’importo del contratto, passano da tredici a quindici. Dopo una serie di stop and go, il Ministero delle Infrastrutture ha firmato il decreto attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
Nelle lavorazioni superspecialistiche entrano le categorie OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermaneve e simili, e OS 32, inerente alle strutture in legno.
Queste si aggiungono alle 13 categorie già essitenti: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
In base al decreto, per ottenere la qualificazione in queste categorie sono necessari dei requisiti di specializzazione e formazione continua del personale tecnico.
Per le strutture in legno, ad esempio, è necessario possedere uno stabilimento per la produzione dei beni rientranti nella categoria.
Gli effetti della norma saranno monitorati per un anni e, se necessario, potranno essere aggiornati.
Nelle lavorazioni superspecialistiche entrano le categorie OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermaneve e simili, e OS 32, inerente alle strutture in legno.
Queste si aggiungono alle 13 categorie già essitenti: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
In base al decreto, per ottenere la qualificazione in queste categorie sono necessari dei requisiti di specializzazione e formazione continua del personale tecnico.
Per le strutture in legno, ad esempio, è necessario possedere uno stabilimento per la produzione dei beni rientranti nella categoria.
Gli effetti della norma saranno monitorati per un anni e, se necessario, potranno essere aggiornati.