
Responsabilità solidale negli appalti, dai commercialisti un memorandum
APPALTI
Responsabilità solidale negli appalti, dai commercialisti un memorandum
Obblighi e suggerimenti per ridurre i rischi di committenti ed appaltatori
Vedi Aggiornamento
del 18/09/2018

23/12/2016 - Quali sono gli obblighi gravanti su committente e appaltatore nei casi di responsabilità solidale negli appalti e quali suggerimenti mettere in pratica per ridurre i rischi.
Questi i temi affrontati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel Memorandum 12/2016 (Responsabilità solidale negli appalti di mano d'opera).
La normativa sulla responsabilità solidale del committente nell’ambito degli appalti è stata oggetto di ripetute modifiche normative che hanno riguardato principalmente la posizione soggettiva del committente e dell’appaltatore.
“Il filo conduttore” delle suddette modifiche è il coinvolgimento del committente, in qualità di garante, nel rispetto degli obblighi gravanti sull’appaltatore e sull’eventuale subappaltatore.
- in solido con l’appaltatore per quanto è dovuto ai dipendenti dell’appaltatore per l’attività eseguita nell’appalto (retribuzioni, indennità, rimborsi, etc.), nei limiti del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, ma senza limiti di tempo;
- in solido con l’appaltatore e il subappaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, con il limite temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto, ma senza limitazione di importo;
- in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore per il risarcimento dei danni subiti dal dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte non oggetto di indennizzo da parte degli enti assicuratori obbligatori.
L’appaltatore assume nei confronti del subappaltatore la stessa posizione giuridica assunta dal committente nei confronti dell’appaltatore.
- subordinino la possibilità di subappalto alla specifica approvazione scritta del committente;
- impongano all’appaltatore di utilizzare solo personale regolarmente assunto, assicurato e retribuito nelle forme di legge, con applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- prevedano il diritto del committente di precludere l’accesso ai luoghi di svolgimento dell’attività al personale del quale l’appaltatore non abbia dimostrato il regolare inquadramento;
- consentano al committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino al momento in cui l’appaltatore non abbia dimostrato l’adempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e contributive relative al personale impiegato nell’appalto.
Questi i temi affrontati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel Memorandum 12/2016 (Responsabilità solidale negli appalti di mano d'opera).
Responsabilità solidale: il vademecum
I Commercialisti ricordano che la nozione di “responsabilità solidale” descrive la situazione in cui due o più soggetti sono entrambi obbligati al pagamento di un debito o comunque all’esecuzione di una prestazione in favore di un creditore. In tale situazione il creditore ha diritto di pretendere il pagamento dell’intero suo credito (o l’esecuzione dell’intera prestazione dovuta) indifferentemente da uno dei soggetti solidalmente responsabili, e l’adempimento effettuato da uno di essi libera anche gli altri.La normativa sulla responsabilità solidale del committente nell’ambito degli appalti è stata oggetto di ripetute modifiche normative che hanno riguardato principalmente la posizione soggettiva del committente e dell’appaltatore.
“Il filo conduttore” delle suddette modifiche è il coinvolgimento del committente, in qualità di garante, nel rispetto degli obblighi gravanti sull’appaltatore e sull’eventuale subappaltatore.
Responsabilità solidale: gli obblighi su committenti ed appaltatori
Il Memorandum ricorda che il committente è responsabile:- in solido con l’appaltatore per quanto è dovuto ai dipendenti dell’appaltatore per l’attività eseguita nell’appalto (retribuzioni, indennità, rimborsi, etc.), nei limiti del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, ma senza limiti di tempo;
- in solido con l’appaltatore e il subappaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, con il limite temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto, ma senza limitazione di importo;
- in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore per il risarcimento dei danni subiti dal dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte non oggetto di indennizzo da parte degli enti assicuratori obbligatori.
L’appaltatore assume nei confronti del subappaltatore la stessa posizione giuridica assunta dal committente nei confronti dell’appaltatore.
Responsabilità solidale negli appalti: suggerimenti
Per cercare di ridurre i rischi gravanti sul committente, i Commercialisti suggeriscono di inserire nel contratto d’appalto clausole che:- subordinino la possibilità di subappalto alla specifica approvazione scritta del committente;
- impongano all’appaltatore di utilizzare solo personale regolarmente assunto, assicurato e retribuito nelle forme di legge, con applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- prevedano il diritto del committente di precludere l’accesso ai luoghi di svolgimento dell’attività al personale del quale l’appaltatore non abbia dimostrato il regolare inquadramento;
- consentano al committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino al momento in cui l’appaltatore non abbia dimostrato l’adempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e contributive relative al personale impiegato nell’appalto.