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Appalti pubblici, i notai spiegano le novità del Correttivo

Appalti pubblici, i notai spiegano le novità del Correttivo

La guida riepiloga le modalità di affidamento degli appalti e la stipula dei contratti

Vedi Aggiornamento del 03/04/2018
Appalti pubblici, i notai spiegano le novità del Correttivo
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 03/04/2018
08/09/2017 - Analizzare le novità introdotte dal Correttivo al Codice Appalti, approfondendo le procedure di appalto e la stipula del contratto.
 
Questo l’obiettivo dello Studio 588-2016/C del Notariato sulla disciplina dell’appalto pubblico dopo il correttivo.
 
Lo studio analizza le novità introdotte dal DL 56/2017 e riepiloga le modalità di affidamento degli appalti, l’affidamento al soggetto privato delle opere di urbanizzazione, le soglie, la fase antecedente la aggiudicazione dell’appalto, la fase successiva alla conclusione del contratto, il subappalto e tutte le figure coinvolte nel processo.
 

Appalti pubblici: le novità introdotte

Tra le novità i Notai ricordano l’introduzione di un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza.
 
Sul fronte della progettazione, sottolineano che il Decreto introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara.
 
Il Decreto prevede, inoltre, una soglia minima pari a 100 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato.
 
La nuova norma integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis.
 
Viene dato ampio spazio al ‘dibattito pubblico’ che sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali.
 
Sul fronte del subappalto è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto.
 
Tra le semplificazioni procedurali, i notai segnalano che in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.
 
Infine, ricordano l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.
 
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