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Concessione di lavori, affidamento anche su progetto di fattibilità

Concessione di lavori, affidamento anche su progetto di fattibilità

Codice Appalti: una delibera dell’Anac colma il vuoto nell’attesa del decreto del Mit sui livelli di progettazione

Vedi Aggiornamento del 16/07/2018
Concessione di lavori, affidamento anche su progetto di fattibilità
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 16/07/2018
30/05/2018 - Le concessioni di lavori possono essere affidate anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ad affermarlo è stata l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che con la delibera 437/2018 ha risposto ai dubbi di molti operatori economici.
 
La risposta dell’Anac serve a colmare il vuoto normativo esistente, che sarà però superato quando il decreto del Mit sui livelli di progettazione diventerà operativo.
 

Concessione di lavori

In base al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), nella concessione di lavori una o più Stazioni Appaltanti affidano l’esecuzione di lavori o la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori ad uno o più operatori, riconoscendo come unico corrispettivo il diritto di gestire l’opera realizzata. Il concessionario si assume quindi il rischio operativo.
 
Col vecchio Codice Appalti, la concessione di lavori aveva ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori. Nel caso in cui la stazione appaltante avesse avuto la disponibilità del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, poteva essere oggetto di affidamento la revisione della progettazione ovvero il completamento della stessa. Di regola, quindi, la stazione appaltante affidava una concessione di lavori ponendo a base di gara il progetto preliminare.
 
Oggi, spiega l’Anac, la Stazione Appaltante ha due possibilità: affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto definitivo o affidare la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che ha sostituito il progetto preliminare.
 

Concessione di lavori e divieto di appalto integrato

Queste disposizioni vanno però coordinate con il divieto di appalto integrato introdotte dal Codice Appalti del 2016.  L’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo redatto dall’amministrazione aggiudicatrice, è consentito solo nel caso in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, in caso di locazione finanziaria e di opere di urbanizzazione a scomputo.
 

Concessione di lavori e livelli di progettazione

Spiegato questo punto, l’Anac ha analizzato un altro aspetto poco chiaro: la definizione del livello di progettazione che può essere affidato congiuntamente all’esecuzione dei lavori nei casi in cui l’appalto integrato è consentito.
 
Secondo l’Anac, la normativa lascia presupporre che il legislatore abbia inteso far riferimento alla possibilità di affidare, congiuntamente all’esecuzione, non solo la progettazione esecutiva ma anche la progettazione definitiva.
 
Non è invece specificato il livello di progettazione da porre a base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori. Ne consegue, ha spiegato l’Anac, la necessità di dover fare riferimento alla definizione di concessione di lavori che, come inizialmente indicato, sembra consentire alla stazione appaltante di porre a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
 
Per chiudere il cerchio, l’Anac ha chiarito che la legge delega (L. 11/2016) da una parte ha sancito il divieto di appalto integrato, ma dall’altra, per agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, ha previsto la predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione.
 
Questo significa, ha concluso l’Anac, che il legislatore ha inteso prevedere una deroga al principio generale di affidamento dei lavori sulla base del solo progetto esecutivo per i contratti di partenariato pubblico privato, consentendo così di porre a base di gara anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica che, rispetto al previgente progetto preliminare, è connotato “da un maggior grado di dettaglio ed una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettività e della qualità ed efficienza energetica dell’opera”, essendo richiesto anche il rispetto dei “vincoli idrogeologici, sismici e forestali”.
 
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