13/11/2018 - L’obbligo di comunicazioni elettroniche, previsto dal Codice Appalti, non vale per le gare di importo inferiore a 1000 euro. Lo ha chiarito l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con un
comunicato diramato nei giorni scorsi a seguito di numerose richieste di chiarimento.
Comunicazioni elettroniche, niente obbligo sotto i 1000 euro
L’Anac ha ricordato che, in base all’articolo 1, comma 450 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) sono consentiti gli affidamenti senza procedure telematiche per importi inferiori a 1000 euro.
Dal momento che la norma non è stata abrogata dal nuovo Codice Appalti, spiega il comunicato dell’Anac, “l’Autorità ritiene che per gli acquisti infra 1.000 euro permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche”.
Comunicazioni telematiche e Codice Appalti
In base all’articolo 40 del Codice Appalti (
D.lgs. 50/2016), il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara. L’articolo 52 ammette delle deroghe in presenza di determinate condizioni, come la natura specialistica dell’appalto o la necessità di utilizzare programmi e strumenti diversi da quelli normalmente a disposizione degli operatori economici.
L’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) nel fare presente che gli Enti locali
non sono pronti, ha tracciato una distinzione tra procedure telematiche e strumenti di comunicazione elettronici.
Secondo l’interpretazione fornita dall’Anci, il Codice Appalti prescrive l’utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici, ma non l’utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche. In assenza di una piattaforma di e-procurement o di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, secondo l’Anci le stazioni appaltanti potranno quindi ricorrere temporaneamente a soluzioni alternative, accettando ad esempio offerte su supporti informatici in busta chiusa.