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Canna fumaria, serve il permesso di costruire?

Canna fumaria, serve il permesso di costruire?

Il Tar Campania risponde: ‘non sempre’ e spiega quando il Comune può ordinarne la demolizione

Vedi Aggiornamento del 25/11/2024
Canna fumaria, serve il permesso di costruire?
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 25/11/2024
21/05/2019 - La canna fumaria di modeste dimensioni non può essere abbattuta. Gli eventuali rischi per la salute, derivanti dallo smaltimento dei fumi, vanno valutati in modo adeguato. Lo ha spiegato il Tar Campania con la sentenza 592/2019.
 
I giudici si sono pronunciati sul caso della canna fumaria di un pub, realizzata dai gestori dell’esercizio commerciale senza l’accordo del condominio soprastante, che denunciando il fastidio e i rischi per la salute pubblica, aveva ottenuto dal Comune l’ordine di demolizione.
 

Canna fumaria e permesso di costruire

Dopo i sopralluoghi del caso, il Tar ha rilevato le “piccole dimensioni” dell’impianto per lo smaltimento dei fumi e lo ha classificato come “volume tecnico, quindi opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale”. Questo significa, hanno spiegato i giudici, che per la realizzazione della canna fumaria in questione non era necessario il permesso di costruire. Di conseguenza, il Comune non avrebbe potuto emettere alcun ordine di demolizione.
 
La canna fumaria, ha inoltre evidenziato il Tar, non aveva nessun impatto sul paesaggio, non modificava minimamente il prospetto condominiale ed era stata ritenuta regolare dallo stesso Comune al momento del rilascio dell’autorizzazione all’attività di ristorazione.
 
La demolizione, hanno aggiunto i giudici, può invece essere ordinata se l’impianto modifica la sagoma o il volume dell’immobile o, ancora, se ha un autonomo valore di mercato. Dal momento che la canna fumaria non rientrava in queste caratteristiche, il Tar ha annullato l’ordine di demolizione.
 

Canna fumaria e presenza di fumi pericolosi

Per quanto riguarda la pericolosità delle emissioni provenienti dalla canna fumaria, i giudici hanno giudicato inadeguate le valutazioni perché svolte da Comune e Asl “senza l’ausilio di idonea strumentazione ai sensi della normativa di settore”.
 
Anche sulla base di queste considerazioni, l’ordine di demolizione è stato giudicato eccessivo e annullato.
 
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