
È legge lo Sblocca Cantieri, l'appalto integrato torna fino al 2020
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NORMATIVA
È legge lo Sblocca Cantieri, l'appalto integrato torna fino al 2020
Via ad una progettazione più attenta al riuso del patrimonio edilizio esistente. Chi progetta l'opera potrà partecipare alla gara per realizzarla
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del 28/06/2023

Vedi Aggiornamento del 28/06/2023
13/06/2019 - Torna l’appalto integrato, vengono ridefiniti i contenuti della progettazione, che dovrà essere più attenta ai temi del riuso del patrimonio edilizio esistente, e accorciate le distanze tra la progettazione e realizzazione e gestione dell’opera. Chi ha realizzato il progetto a base di gara potrà infatti partecipare alla gara per l’affidamento o la concessione dei lavori.
Sono le principali novità in arrivo con lo Sblocca Cantieri, su cui ieri sera il Governo ha ottenuto la fiducia alla Camera.
Le imprese di sola costruzione potranno dimostrare i requisiti per la partecipazione a queste gare attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove questi non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la Stazione Appaltante indicherà nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati in sede di offerta. La quota sarà calcolata al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
In caso di appalto integrato, le Stazioni Appaltanti potranno pagare direttamente il progettista esterno all’impresa che si è aggiudicata l’appalto.
Anche i progettisti potranno beneficiare dell’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto. Una possibilità fino ad ora riservata agli appalti di lavori.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia”. Per i lavori “sottosoglia”, l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo su richiesta della Stazione Appaltante.
Il progetto di fattibilità sarà basato:
- su studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e non, come disponeva il testo previgente, su studi preliminari sull'impatto ambientale;
- sulla descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e non, come disponeva il testo previgente, sulle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale;
- su verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse.
Gli affidatari di incarichi di progettazione, per progetti posti a base di gara, potranno ottenere l’affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per la realizzazione dell’opera progettata.
I progettisti dovranno adottare misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Le Stazioni Appaltanti potranno affidare le attività di progettazione di un’opera anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alla progettazione. Le opere progettate avranno la priorità nell’assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione.
L’affidamento della progettazione o dell’esecuzione di un’opera pubblica potrà avvenire nell’attesa che siano erogate le risorse assegnate con un provvedimento legislativo o amministrativo.
Sono le principali novità in arrivo con lo Sblocca Cantieri, su cui ieri sera il Governo ha ottenuto la fiducia alla Camera.
Appalto integrato fino al 2020
Fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. Ricordiamo che il Codice Appalti del 2016 aveva vietato l'appalto integrato per tutelare la qualità della progettazione.Le imprese di sola costruzione potranno dimostrare i requisiti per la partecipazione a queste gare attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove questi non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la Stazione Appaltante indicherà nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati in sede di offerta. La quota sarà calcolata al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
In caso di appalto integrato, le Stazioni Appaltanti potranno pagare direttamente il progettista esterno all’impresa che si è aggiudicata l’appalto.
Anche i progettisti potranno beneficiare dell’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto. Una possibilità fino ad ora riservata agli appalti di lavori.
Livelli e contenuti della progettazione
Le fasi di elaborazione, i contenuti dei progetti nelle diverse fasi della progettazione e i requisiti per partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria saranno definite dal Regolamento unico, non più da linee guida ad-hoc.Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia”. Per i lavori “sottosoglia”, l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo su richiesta della Stazione Appaltante.
Il progetto di fattibilità sarà basato:
- su studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e non, come disponeva il testo previgente, su studi preliminari sull'impatto ambientale;
- sulla descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e non, come disponeva il testo previgente, sulle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale;
- su verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse.
Progettazione e realizzazione dell’opera
Gli affidatari di incarichi di progettazione, per progetti posti a base di gara, potranno ottenere l’affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per la realizzazione dell’opera progettata.I progettisti dovranno adottare misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Manutenzione con progetto definitivo
Fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Il progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà comunque prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.Affidamento della progettazione e fondi per i lavori
Tra i soggetti che possono partecipare all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura entrano, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.Le Stazioni Appaltanti potranno affidare le attività di progettazione di un’opera anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alla progettazione. Le opere progettate avranno la priorità nell’assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione.
L’affidamento della progettazione o dell’esecuzione di un’opera pubblica potrà avvenire nell’attesa che siano erogate le risorse assegnate con un provvedimento legislativo o amministrativo.
Norme correlate
Legge dello Stato 14/06/2019 n.55
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)
Decreto Legge 18/04/2019 n.32
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)
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