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Superbonus 110%, un privato può intervenire a proprie spese in condominio

Superbonus 110%, un privato può intervenire a proprie spese in condominio

Il DL Semplificazioni consente al condomino di realizzare interventi ‘anche servendosi della cosa comune’

Vedi Aggiornamento del 07/12/2020
Foto: Jens Ickler © 123rf.com
Foto: Jens Ickler © 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 07/12/2020
22/07/2020 - Un condomino può realizzare a proprie spese interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e interventi agevolati dal superbonus 110%, anche servendosi della cosa comune, nel rispetto dei limiti imposti dal Codice Civile.
 
Lo prevede l’articolo 10, comma 3, del DL Semplificazioni, facendo riferimento agli interventi per il miglioramento energetico e sismico e per l’installazione di fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè quelli che beneficiano del superbonus 110%, e ai lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche discilpinati dalla Legge 13 del 9 gennaio 1989.
 

Superbonus 110%, intervenire a proprie spese in condominio

Questo significa che, nei casi in cui il condominio non raggiunga l’intesa per eseguire lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per il miglioramento energetico o sismico o non voglia installare pannelli fotovoltaici o colonnine di ricarica per auto elettriche, un singolo condomino può fare i lavori a proprie spese, anche servendosi della cosa comune.

In assenza di indicazioni più specifiche e dedicate a questa fattispecie, si deduce che i requisiti e le procedure per realizzare i lavori e per usufruire del superbonus 110% siano le stesse dei lavori eseguiti da tutto il condominio. 
 

Superbonus 110%, tutti i dettagli dell'agevolazione

 

Barriere architettoniche, intervenire a proprie spese in condominio

Il DL Semplificazioni, inoltre, aggiunge all’articolo 2 della Legge 13/1989 che disciplina il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, la disposizione per cui “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”.
 
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