23/07/2020 - Tutto ciò che è necessario sapere per accedere al superbonus e le modalità e i termini per fruire delle agevolazioni alternative come lo sconto in fattura e la cessione del credito. Sono stati questi i contenuti dell’audizione alla Camera, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Nel corso dell’audizione, Ruffini ha anche annunciato la imminente pubblicazione della Guida dell’Agenzia delle Entrate al superbonus 110% che conterrà una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio. La prossima settimana sarà invece pubblicata la circolare interpretativa.
Superbonus 110%, interventi agevolabili e beneficiari
Ruffini ha ricordato le caratteristiche del superbonus 110%: l’orizzonte temporale
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; gli
interventi agevolati, cioè quelli che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici; i
beneficiari che sono i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche. Il superbonus
non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Il bonus - ha sottolineato Ruffini - spetta sia per gli
interventi “trainanti” (isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti, interventi antisismici), sia per quelli
“trainati” eseguiti congiuntamente (efficientamento energetico che dà diritto all’ecobonus, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici).
Se l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il contribuente
potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni. Inoltre, se si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti per la singola detrazione.
Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazione
Per accedere al superbonus, gli interventi “trainanti” devono assicurare il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. A fronte di un’agevolazione così importante, la norma ha previsto dei particolari adempimenti in aggiunta agli ordinari, per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Il contribuente dovrà quindi ottenere il
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf.
Il contribuente dovrà, inoltre, procurarsi
un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute. Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro.
Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito
Ruffini ha ricordato che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per determinati interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, e quelli per Superbonus, possono optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente per:
- lo
sconto in fattura, un contributo, cioè, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e che quest’ultimo potrà recuperare con un credito d’imposta
- la
cessione del credito corrispondente alla detrazione, con possibilità anche di cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (
5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.
Sconto e cessione anche per bonus ristrutturazioni e bonus facciate
L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata anche per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), efficienza energetica (articolo 14 del DL 63/2013), adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della
facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Ulteriore cessione e diffusione del superbonus
Il legislatore - ha concluso Ruffini - ha previsto per il fornitore e gli altri cessionari, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti. Le modalità e i termini dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, saranno oggetto di un
provvedimento che definirà la tipologia di intervento e il modello di comunicazione dei dati.
Nel provvedimento saranno riepilogati gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto e saranno disciplinati:
-
le modalità e i termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
- il contenuto del
modello di comunicazione;
-
i termini e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito.
Come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione di cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su
parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.
Ha aggiunto che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto.
Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari che esercitano l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le attribuzioni e i poteri previsti dal DPR 600/1973 che prevede che l'Agenzia Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base ai criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla
verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato di interessi e di sanzioni.
Infine, il direttore dell’Agenzia ha annunciato l’emanazione oggi della
Guida al superbonus 110% e la pubblicazione di una
sezione dedicata sul sito istituzionale con le norme di riferimento e i documenti di prassi progressivamente emanati e, per la prossima settimana, di una
circolare interpretativa sugli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.