
Tramezzi senza CILA, multa o demolizione?
NORMATIVA
Tramezzi senza CILA, multa o demolizione?
Il Tar Salerno ripercorre la normativa sugli interventi di manutenzione straordinaria interni ai fabbricati
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del 10/05/2022

23/09/2020 - Per lo spostamento dei tramezzi interni ad un immobile, è sufficiente la CILA. Lo ha ribadito il Tar Salerno, che con la sentenza 905/2020 ha rispolverato la normativa sui permessi e le comunicazioni necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi.
Se però, lo spostamento del tramezzo è avvenuto senza aver prima presentato la CILA, non è stato commesso un grave abuso e il Comune non può imporre la demolizione delle opere realizzate.
Il proprietario aveva realizzato un ampliamento volumetrico del piano terra, modificato la distribuzione degli ambienti, sempre al piano terra, e installato una scala interna di collegamento tra il piano terra e il primo piano.
Il Comune, dopo aver accertato l’illegittimità dell’ampliamento realizzato, aveva genericamente ordinato la demolizione di tutte le opere realizzate senza i dovuti titoli abilitativi.
Per quanto riguarda lo spostamento dei tramezzi, il Tar ha spiegato che rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), che non alterano la sagoma dell’edificio e non realizzano una modifica volumetrica perché riguardanti solo l’interno dell’immobile.
Il Tar ha ricordato che, sulla base del Decreto “Scia” (D.lgs 222/2016), per gli interventi di manutenzione straordinaria è richiesta la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). È invece necessaria la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) se i lavori di manutenzione straordinaria interessano le parti strutturali del fabbricato.
Sulla base di queste precisazioni, i giudici hanno chiarito che lo spostamento dei tramezzi è classificabile come intervento di manutenzione straordinaria non riguardante le parti strutturali del fabbricato e realizzabile con CILA. Dal momento che la CILA non era stata presentata, Il Tar ha giudicato sufficiente una sanzione amministrativa, ritenendo eccessivo l’ordine di demolizione.
L’ordine di demolizione è stato considerato eccessivo anche per sanzionare la realizzazione della scala interna. Per legittimarla, i giudici hanno prescritto l’autorizzazione sismica in sanatoria.
Se però, lo spostamento del tramezzo è avvenuto senza aver prima presentato la CILA, non è stato commesso un grave abuso e il Comune non può imporre la demolizione delle opere realizzate.
Distribuzione degli ambienti, il caso
Il contenzioso, sorto tra il proprietario di un immobile e il Comune, riguarda una serie di interventi, nell’ambito dei quali è stata anche modificata la distribuzione degli ambienti interni.Il proprietario aveva realizzato un ampliamento volumetrico del piano terra, modificato la distribuzione degli ambienti, sempre al piano terra, e installato una scala interna di collegamento tra il piano terra e il primo piano.
Il Comune, dopo aver accertato l’illegittimità dell’ampliamento realizzato, aveva genericamente ordinato la demolizione di tutte le opere realizzate senza i dovuti titoli abilitativi.
Tramezzi, la sanzione per lo spostamento senza CILA
I giudici hanno ridimensionato l’ordine di demolizione del Comune, confermandolo solo per gli ampliamenti senza permesso.Per quanto riguarda lo spostamento dei tramezzi, il Tar ha spiegato che rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), che non alterano la sagoma dell’edificio e non realizzano una modifica volumetrica perché riguardanti solo l’interno dell’immobile.
Il Tar ha ricordato che, sulla base del Decreto “Scia” (D.lgs 222/2016), per gli interventi di manutenzione straordinaria è richiesta la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). È invece necessaria la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) se i lavori di manutenzione straordinaria interessano le parti strutturali del fabbricato.
Sulla base di queste precisazioni, i giudici hanno chiarito che lo spostamento dei tramezzi è classificabile come intervento di manutenzione straordinaria non riguardante le parti strutturali del fabbricato e realizzabile con CILA. Dal momento che la CILA non era stata presentata, Il Tar ha giudicato sufficiente una sanzione amministrativa, ritenendo eccessivo l’ordine di demolizione.
L’ordine di demolizione è stato considerato eccessivo anche per sanzionare la realizzazione della scala interna. Per legittimarla, i giudici hanno prescritto l’autorizzazione sismica in sanatoria.