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Divieto di edificare, può essere giustificato dal consumo di suolo zero?

Divieto di edificare, può essere giustificato dal consumo di suolo zero?

Il Tar Lombardia spiega che l’esigenza di minimizzare il consumo di suolo deve essere giustificata da un’istruttoria sulla situazione esistente

Foto: france68 ©123RF.com
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di Paola Mammarella
07/04/2021 - Il divieto di edificare su un’area non può essere giustificato, in modo generico, dalla necessità di minimizzare il consumo di suolo. Prima devono essere condotte delle istruttorie e, solo dopo aver rinvenuto una situazione critica, si può modificare in tal senso il Piano di Governo del Territorio.
 
Si è espresso in questi termini il Tar della Lombardia con la sentenza 240/2021.
 

Divieto di edificare e consumo di suolo, il caso

I giudici si sono espressi sul ricorso di un imprenditore agricolo contro la delibera del Comune contenente la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT).
 
L’imprenditore, per avviare una start-up, aveva bisogno di realizzare una struttura edilizia che ospitasse un deposito di materiali, un ricovero di mezzi agricoli, un ufficio e una piccola residenza del conduttore.
 
La variante al PGT, approvata dal Comune, aveva però introdotto una disciplina urbanistica considerata peggiorativa dall’imprenditore. I terreni sui quali voleva edificare, erano stati classificati come “presidi rurali” e sottoposti ad un regime di inedificabilità assoluta.
 
Il Comune aveva giustificato la sua scelta con la volontà di adattarsi al principio del “consumo di suolo zero”.
 

Consumo di suolo, l’obiettivo non può essere generico

I giudici hanno dato ragione all’imprenditore agricolo spiegando che le norme del PGT, che impediscono l’edificazione, contrastano con gli articoli 59 e 60 della LR 12/2005 della Lombardia. Tali articoli definiscono gli interventi edificatori ammissibili nelle aree destinate all’agricoltura e ne individuano i presupposti soggettivi e oggettivi.
 
Il PGT, osservano i giudici, introduce una disciplina diversa da quella contenuta nella Legge Regionale, che garantisce a tutti gli imprenditori agricoli il diritto di realizzare le opere necessarie alla conduzione del fondo. Il Tar ha aggiunto che la normativa regionale è sovraordinata rispetto al PGT, quindi quest’ultimo non può prevedere regole diverse.
 
I giudici non hanno considerato accettabile la motivazione di minimizzare il consumo di suolo dal momento che, hanno osservato, il Comune non aveva condotto un’effettiva analisi sulla situazione esistente né rilevato criticità tali da individuare obiettivi strategici da rispettare per le future edificazioni.
 
Sulla base di queste motivazioni, il Tar ha annullato le parti del PGT confliggenti con la normativa regionale.
 
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