
Bonus edilizi, per la cessione del credito sono richieste le foto
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NORMATIVA
Bonus edilizi, per la cessione del credito sono richieste le foto
Le immagini servono agli acquirenti dei crediti ad essere certi che i lavori siano stati effettivamente realizzati
Vedi Aggiornamento
del 11/10/2022

Vedi Aggiornamento del 11/10/2022
29/08/2022 - Le relazioni fotografiche entrano tra i documenti richiesti per poter scegliere la cessione del credito in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus e degli altri bonus edilizi.
L’integrazione è la conseguenza della supercircolare emanata a giugno dall’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito quando scatta la responsabilità solidale del cessionario, cioè del soggetto che acquista il credito di imposta corrispondente alla detrazione.
Al cessionario sono richieste una serie di verifiche, tra cui accertarsi che l’intervento sia effettivamente realizzato. Le fotografie, prima, durante e dopo l’intervento, diventano quindi uno strumento per mettersi al riparo da eventuali conseguenze.
Il fornitore che applica lo sconto in fattura o il soggetto che acquista il credito possono infatti essere considerati responsabili in modo solidale con il soggetto che, a fronte di un intervento, ottiene la detrazione fiscale pur non avendone diritto.
Con la supercircolare di giugno (Circolare 23/E/2022), l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che al cessionario è richiesta diligenza nella verifica prima di acquisire il credito e che il livello di diligenza dipende dalla natura del cessionario.
L’Agenzia delle Entrate stila una lista dei profili oggettivi e soggettivi sintomatici della falsità del credito. Tra questi, il caso più grave è rappresentato dalla mancata effettuazione dei lavori.
Nell’elenco ci sono poi l’assenza di documentazione, la contraddittorietà rispetto ai documenti prodotti, l’incoerenza tra valore e oggetto dei lavori, la sproporzione tra i crediti ceduti, la condizione reddituale del cedente e il valore dell’immobile su cui sono realizzati i lavori.
Anche sui siti delle società di consulenza, che mettono in comunicazione i titolari delle detrazioni e i potenziali acquirenti dei crediti di imposta, è spiegato che deve essere prodotta la documentazione fotografica in grado di provare le condizioni iniziali dell’edificio, l’avanzamento dei SAL e la conclusione dell’intervento.
La documentazione fotografica si aggiunge a quella già precedentemente richiesta per poter operare la cessione del credito. Ricordiamo che, per prevenire le frodi fiscali, la cessione del credito è consentita solo producendo:
- il visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione (il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati e l’applicazione del contratto collettivo, ove previsto);
- le asseverazioni sulla congruità delle spese sostenute a fronte dell’intervento realizzato (che devono essere conformi al DM requisiti tecnici e massimali di costo e al Decreto Prezzi).
Ricordiamo infine che, nei lavori agevolati con bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, non occorre produrre il visto di conformità e l'attestato di congruità delle spese:
- se gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, sono classificati come attività di edilizia libera;
- se l’importo dei lavori non supera i 10.000 euro.
L’integrazione è la conseguenza della supercircolare emanata a giugno dall’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito quando scatta la responsabilità solidale del cessionario, cioè del soggetto che acquista il credito di imposta corrispondente alla detrazione.
Al cessionario sono richieste una serie di verifiche, tra cui accertarsi che l’intervento sia effettivamente realizzato. Le fotografie, prima, durante e dopo l’intervento, diventano quindi uno strumento per mettersi al riparo da eventuali conseguenze.
Bonus edilizi, la responsabilità solidale del cessionario
La normativa sui bonus edilizi prevede la responsabilità solidale dell’acquirente del credito, che può essere chiamato a rispondere di eventuali condotte fraudolente del cedente.Il fornitore che applica lo sconto in fattura o il soggetto che acquista il credito possono infatti essere considerati responsabili in modo solidale con il soggetto che, a fronte di un intervento, ottiene la detrazione fiscale pur non avendone diritto.
Con la supercircolare di giugno (Circolare 23/E/2022), l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che al cessionario è richiesta diligenza nella verifica prima di acquisire il credito e che il livello di diligenza dipende dalla natura del cessionario.
Bonus edilizi, quando si perde la detrazione
Quali sono, quindi, i casi in cui il potenziale acquirente del credito deve mettersi in guardia per evitare di essere chiamato a rispondere della condotta fraudolenta del cedente?L’Agenzia delle Entrate stila una lista dei profili oggettivi e soggettivi sintomatici della falsità del credito. Tra questi, il caso più grave è rappresentato dalla mancata effettuazione dei lavori.
Nell’elenco ci sono poi l’assenza di documentazione, la contraddittorietà rispetto ai documenti prodotti, l’incoerenza tra valore e oggetto dei lavori, la sproporzione tra i crediti ceduti, la condizione reddituale del cedente e il valore dell’immobile su cui sono realizzati i lavori.
Bonus edilizi e cessione del credito, documentazione da integrare
Per avere la certezza che l’intervento sia realmente realizzato, nei prospetti informativi sulla cessione del credito, messi a disposizione dalle banche, tra i documenti richiesti sono comparse le relazioni fotografiche comprovanti l'esecuzione delle opere.Anche sui siti delle società di consulenza, che mettono in comunicazione i titolari delle detrazioni e i potenziali acquirenti dei crediti di imposta, è spiegato che deve essere prodotta la documentazione fotografica in grado di provare le condizioni iniziali dell’edificio, l’avanzamento dei SAL e la conclusione dell’intervento.
La documentazione fotografica si aggiunge a quella già precedentemente richiesta per poter operare la cessione del credito. Ricordiamo che, per prevenire le frodi fiscali, la cessione del credito è consentita solo producendo:
- il visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione (il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati e l’applicazione del contratto collettivo, ove previsto);
- le asseverazioni sulla congruità delle spese sostenute a fronte dell’intervento realizzato (che devono essere conformi al DM requisiti tecnici e massimali di costo e al Decreto Prezzi).
Ricordiamo infine che, nei lavori agevolati con bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, non occorre produrre il visto di conformità e l'attestato di congruità delle spese:
- se gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, sono classificati come attività di edilizia libera;
- se l’importo dei lavori non supera i 10.000 euro.
Norme correlate
Circolare 23/06/2022 n.23/E
Agenzia delle Entrate - Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti
Decreto Ministeriale 14/02/2022
Ministero della transizione ecologica - Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici
Decreto Ministeriale 06/08/2020
Ministero dello Sviluppo Economico - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
Approfondimenti
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