
Fotovoltaico su abitazioni e condomìni, come mettere in funzione l’impianto
IMPIANTI
Fotovoltaico su abitazioni e condomìni, come mettere in funzione l’impianto
L’iter dopo il progetto: domanda di connessione alla rete, autorizzazione comunale, registrazione sul portale Gaudì, stipula del contratto di vendita dell’energia elettrica
Vedi Aggiornamento
del 21/08/2023

19/10/2022 - I soggetti privati, come persone fisiche e condomìni, privi di partita IVA, possono installare impianti fotovoltaici di potenza massima fino a 20 kW.
Il limite è dettato dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui gli impianti di dimensioni superiori a 20 kW sono realizzati da soggetti che devono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale.
In questi casi, quindi, l’energia prodotta e immessa in rete è considerata come ceduta alla rete elettrica nell’ambito di un’attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio (o il Ritiro Dedicato) costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, pertanto, dovendo emettere fattura nei confronti del GSE, devono essere dotati di partita IVA.
Stabilito questo limite massimo, quando si decide di realizzare un impianto fotovoltaico, il primo aspetto da curare è il corretto dimensionamento dello stesso, in funzione dei consumi elettrici dell’edificio, della loro distribuzione durante le ore della giornata e, ovviamente, delle superfici a disposizione.
Il progettista guiderà il cliente nella scelta dei materiali, nell’eventuale installazione di un accumulo o di altri accorgimenti come gli ottimizzatori, utili per minimizzare le perdite dovute ad ombreggiamento.
Progettato l’impianto, prima di procedere con l’installazione è necessario valutare le eventuali autorizzazioni necessarie. L’impianto autorizzativo delle fonti rinnovabili ha visto una grande semplificazione negli ultimi anni, con lo scopo di facilitarne il più possibile l’espansione.
Ad oggi, secondo l’art. 9 del DL 17 del 1° marzo 2022, l’installazione, con qualunque modalità (quindi non necessariamente aderenti o integrati alla falda), di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici (cioè su tettoie, pergole, ..) e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.
Grazie a quest’ultima revisione sono inclusi in edilizia libera anche gli edifici siti in centro storico, mentre restano espressamente esclusi dalle semplificazioni:
- le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Dimensionato l’impianto e valutate le eventuali autorizzazioni comunali da richiedere per i casi particolari, si può procedere con la pratica di connessione alla rete elettrica (normativa di riferimento: Delibera ARG/elt 99/08 - Testo integrato delle connessioni attive - TICA). Tale pratica, che attualmente richiede 4-5 mesi per essere portata a termine, deve essere presentata al gestore di rete e, nel caso di iter ordinario, prevede i seguenti step:
- presentazione della domanda di connessione, che deve contenere i dati identificativi del richiedente, l’ubicazione e i dati tecnici principali dell’impianto fotovoltaico e deve essere accompagnata dallo schema elettrico unifilare e dal bonifico per l’ottenimento del preventivo;
- entro 20 giorni lavorativi il gestore di rete emette il preventivo di connessione, che specifica i costi per la realizzazione della connessione, i lavori a carico del gestore di rete e i tempi per la loro esecuzione, le eventuali autorizzazioni necessarie per suddette opere di rete e le eventuali opere a carico del cliente;
- dopo aver accettato il preventivo, che ha validità 45 giorni, il cliente può procedere all’installazione dell’impianto fotovoltaico;
- il cliente è tenuto a comunicare al gestore di rete l’avvio dell’iter autorizzativo comunale (o dell’eventuale ricomprensione dell’intervento in edilizia libera), l’ottenimento delle autorizzazioni, l’inizio e la fine lavori;
- parallelamente alla fine lavori, l’impianto fotovoltaico deve essere registrato sul portale Gaudì (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti) ed è necessario stipulare con il gestore di rete il Regolamento d’Esercizio, che descrive la corretta gestione dell’impianto per non danneggiare la rete elettrica. Tale documento comprende le caratteristiche tecniche dei principali componenti elettrici (inverter, interruttori, protezione di interfaccia) e deve essere accompagnato dallo schema unifilare as-built e dalla dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte (DM 37 del 22/01/08);
- dopo aver eseguito le eventuali opere a suo carico, il gestore di rete attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione degli step precedenti, installando il contatore di produzione e rendendo bidirezionale il contatore di scambio con la rete;
- ad impianto connesso e funzionante si può richiedere al GSE la stipula dell’istanza di Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato per la valorizzazione dell’energia elettrica eccedente immessa in rete. Si precisa che è obbligatorio stipulare un contratto di vendita dell’energia elettrica con il GSE o con un altro trader (via difficilmente percorribile per impianti di taglia residenziale) e che il Superbonus 110% non è cumulabile con lo Scambio sul Posto; quindi, in questo caso, si è obbligati a stipulare il Ritiro Dedicato.
Come si vede, l’iter di connessione è piuttosto articolato e non immediato; quindi, è sempre consigliabile non attendere l’installazione dell’impianto per inviare la domanda di connessione, ma procedere appena si ha la certezza dei materiali che si andranno ad installare.
In aiuto al settore è venuto il DM 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal Dlgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022 di ARERA, che ha introdotto importanti facilitazioni per gli impianti:
- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- aventi potenza nominale fino a 50 kW;
- per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello Scambio sul Posto o del Ritiro Dedicato;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del Dlgs 28/2011;
- caratterizzati da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Tali impianti posso accedere all’iter semplificato, che riduce l’intero processo di autorizzazione e connessione a due semplici passaggi:
1. il cliente presenta al gestore di rete, prima dell’installazione dell’impianto, il Modello Unico Parte I (una sorta di domanda di connessione semplificata). Il gestore di rete entro 20 giorni lavorativi analizza la documentazione ricevuta e, se considerata corretta ed esaustiva, si occupa di inviarne copia al GSE e al Comune (e alla Regione o alla Provincia autonoma, qualora richiesto), a dimostrazione dell’inizio lavori. Gli oneri per la connessione sono direttamente addebitati al soggetto richiedente, senza necessità di eseguire bonifici;
2. al termine dell’installazione dell’impianto è sufficiente inviare al gestore di rete il Modello Unico Parte II (paragonabile ad una fine lavori) e il Regolamento d’Esercizio per concludere le pratiche a proprio carico. Sarà, infatti, il gestore di rete a registrare l’impianto sul portale Gaudì, attivare l’impianto e stipulare con il GSE la convenzione di Scambio sul Posto o di Ritiro Dedicato.
La regolamentazione relativa all’Iter Semplificato è in continua e rapida evoluzione: se la Deliberazione 128/2022 ha incluso gli impianti in Ritiro Dedicato (quindi tutti gli impianti che accedono al Superbonus 110%) e alzato da 20 a 50 kW la potenza massima, il Decreto 297 del 2 agosto 2022 (MITE 2), di cui manca ancora l’attuazione, amplierà il perimetro di applicabilità anche ai seguenti impianti:
- ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari lavori semplici come definiti nel TICA;
- aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;
- per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.
Decadendo il grosso vincolo della potenza in prelievo maggiore della potenza in immissione, la quasi totalità degli impianti residenziali (e non solo) rientreranno nell’Iter Semplificato, con notevole compressione dei tempi di connessione e sgravio procedurale per gli operatori del settore.
Il limite è dettato dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui gli impianti di dimensioni superiori a 20 kW sono realizzati da soggetti che devono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale.
In questi casi, quindi, l’energia prodotta e immessa in rete è considerata come ceduta alla rete elettrica nell’ambito di un’attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio (o il Ritiro Dedicato) costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, pertanto, dovendo emettere fattura nei confronti del GSE, devono essere dotati di partita IVA.
Stabilito questo limite massimo, quando si decide di realizzare un impianto fotovoltaico, il primo aspetto da curare è il corretto dimensionamento dello stesso, in funzione dei consumi elettrici dell’edificio, della loro distribuzione durante le ore della giornata e, ovviamente, delle superfici a disposizione.
Il progettista guiderà il cliente nella scelta dei materiali, nell’eventuale installazione di un accumulo o di altri accorgimenti come gli ottimizzatori, utili per minimizzare le perdite dovute ad ombreggiamento.
Progettato l’impianto, prima di procedere con l’installazione è necessario valutare le eventuali autorizzazioni necessarie. L’impianto autorizzativo delle fonti rinnovabili ha visto una grande semplificazione negli ultimi anni, con lo scopo di facilitarne il più possibile l’espansione.
Ad oggi, secondo l’art. 9 del DL 17 del 1° marzo 2022, l’installazione, con qualunque modalità (quindi non necessariamente aderenti o integrati alla falda), di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici (cioè su tettoie, pergole, ..) e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.
Grazie a quest’ultima revisione sono inclusi in edilizia libera anche gli edifici siti in centro storico, mentre restano espressamente esclusi dalle semplificazioni:
- le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Dimensionato l’impianto e valutate le eventuali autorizzazioni comunali da richiedere per i casi particolari, si può procedere con la pratica di connessione alla rete elettrica (normativa di riferimento: Delibera ARG/elt 99/08 - Testo integrato delle connessioni attive - TICA). Tale pratica, che attualmente richiede 4-5 mesi per essere portata a termine, deve essere presentata al gestore di rete e, nel caso di iter ordinario, prevede i seguenti step:
- presentazione della domanda di connessione, che deve contenere i dati identificativi del richiedente, l’ubicazione e i dati tecnici principali dell’impianto fotovoltaico e deve essere accompagnata dallo schema elettrico unifilare e dal bonifico per l’ottenimento del preventivo;
- entro 20 giorni lavorativi il gestore di rete emette il preventivo di connessione, che specifica i costi per la realizzazione della connessione, i lavori a carico del gestore di rete e i tempi per la loro esecuzione, le eventuali autorizzazioni necessarie per suddette opere di rete e le eventuali opere a carico del cliente;
- dopo aver accettato il preventivo, che ha validità 45 giorni, il cliente può procedere all’installazione dell’impianto fotovoltaico;
- il cliente è tenuto a comunicare al gestore di rete l’avvio dell’iter autorizzativo comunale (o dell’eventuale ricomprensione dell’intervento in edilizia libera), l’ottenimento delle autorizzazioni, l’inizio e la fine lavori;
- parallelamente alla fine lavori, l’impianto fotovoltaico deve essere registrato sul portale Gaudì (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti) ed è necessario stipulare con il gestore di rete il Regolamento d’Esercizio, che descrive la corretta gestione dell’impianto per non danneggiare la rete elettrica. Tale documento comprende le caratteristiche tecniche dei principali componenti elettrici (inverter, interruttori, protezione di interfaccia) e deve essere accompagnato dallo schema unifilare as-built e dalla dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte (DM 37 del 22/01/08);
- dopo aver eseguito le eventuali opere a suo carico, il gestore di rete attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione degli step precedenti, installando il contatore di produzione e rendendo bidirezionale il contatore di scambio con la rete;
- ad impianto connesso e funzionante si può richiedere al GSE la stipula dell’istanza di Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato per la valorizzazione dell’energia elettrica eccedente immessa in rete. Si precisa che è obbligatorio stipulare un contratto di vendita dell’energia elettrica con il GSE o con un altro trader (via difficilmente percorribile per impianti di taglia residenziale) e che il Superbonus 110% non è cumulabile con lo Scambio sul Posto; quindi, in questo caso, si è obbligati a stipulare il Ritiro Dedicato.
Come si vede, l’iter di connessione è piuttosto articolato e non immediato; quindi, è sempre consigliabile non attendere l’installazione dell’impianto per inviare la domanda di connessione, ma procedere appena si ha la certezza dei materiali che si andranno ad installare.
In aiuto al settore è venuto il DM 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal Dlgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022 di ARERA, che ha introdotto importanti facilitazioni per gli impianti:
- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- aventi potenza nominale fino a 50 kW;
- per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello Scambio sul Posto o del Ritiro Dedicato;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del Dlgs 28/2011;
- caratterizzati da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Tali impianti posso accedere all’iter semplificato, che riduce l’intero processo di autorizzazione e connessione a due semplici passaggi:
1. il cliente presenta al gestore di rete, prima dell’installazione dell’impianto, il Modello Unico Parte I (una sorta di domanda di connessione semplificata). Il gestore di rete entro 20 giorni lavorativi analizza la documentazione ricevuta e, se considerata corretta ed esaustiva, si occupa di inviarne copia al GSE e al Comune (e alla Regione o alla Provincia autonoma, qualora richiesto), a dimostrazione dell’inizio lavori. Gli oneri per la connessione sono direttamente addebitati al soggetto richiedente, senza necessità di eseguire bonifici;
2. al termine dell’installazione dell’impianto è sufficiente inviare al gestore di rete il Modello Unico Parte II (paragonabile ad una fine lavori) e il Regolamento d’Esercizio per concludere le pratiche a proprio carico. Sarà, infatti, il gestore di rete a registrare l’impianto sul portale Gaudì, attivare l’impianto e stipulare con il GSE la convenzione di Scambio sul Posto o di Ritiro Dedicato.
La regolamentazione relativa all’Iter Semplificato è in continua e rapida evoluzione: se la Deliberazione 128/2022 ha incluso gli impianti in Ritiro Dedicato (quindi tutti gli impianti che accedono al Superbonus 110%) e alzato da 20 a 50 kW la potenza massima, il Decreto 297 del 2 agosto 2022 (MITE 2), di cui manca ancora l’attuazione, amplierà il perimetro di applicabilità anche ai seguenti impianti:
- ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari lavori semplici come definiti nel TICA;
- aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;
- per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.
Decadendo il grosso vincolo della potenza in prelievo maggiore della potenza in immissione, la quasi totalità degli impianti residenziali (e non solo) rientreranno nell’Iter Semplificato, con notevole compressione dei tempi di connessione e sgravio procedurale per gli operatori del settore.