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Immobili da costruire, pronto il modello di polizza decennale contro danni e difetti delle opere
di Redazione Edilportale

Immobili da costruire, pronto il modello di polizza decennale contro danni e difetti delle opere

Dal 5 novembre 2022 nuovi contenuti minimi per i contratti di assicurazione. Non saranno coperti i danni causati da eventi imprevisti o scarsa manutenzione, muffe e condense

Vedi Aggiornamento del 17/03/2023
picsnipe©123RF.com
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di Redazione Edilportale
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02/11/2022 - Nuovi contenuti minimi per i contratti di assicurazione dai danni e dai difetti delle opere in caso di acquisto di immobili da costruire. È stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il DM 154/2022, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto il modello di polizza decennale che il costruttore deve consegnare all’acquirente al momento dell’acquisto.
 
Il DM 154/2022 dà attuazione all’articolo 4 del D.lgs. 122/2005, contenente le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire.
 

Danni e difetti dell’immobile, la polizza a favore dell’acquirente

L’articolo 4 del D.lgs. 122/2005, modificato dal D.lgs. 14/2019, stabilisce che il costruttore deve contrarre, e consegnare all’acquirente, una polizza decennale, a beneficio dell’acquirente, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, che copra i danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale, da gravi difetti costruttivi delle opere o da vizi del suolo.
 
Sempre in base all’articolo 4, il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto adottare un decreto, con il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, entro un termine più volte posticipato e da ultimo fissato al 30 novembre 2021.


Difetti e danni dell’immobile, la polizza tipo

Con quasi un anno di ritardo, è arrivato il DM 154/2022 con il modello standard.
 
Come indicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto sarà in vigore dal 5 novembre 2022. A partire da questa data, le polizze dovranno essere conformi alle prescrizioni del decreto.
 
La copertura assicurativa riguarderà gli immobili, le spese di demolizione e sgombero, l’involucro, l’impermeabilizzazione delle coperture, le pavimentazioni e i rivestimenti interni, gli intonaci e i rivestimenti esterni.
 
È interessante sottolineare che ci sono alcuni elementi esclusi dalla copertura assicurativa. Tra questi muffe e condense, danni da vizi conosciuti dall’acquirente, danni cagionati dal normale assestamento, danni causati dalla mancata o insufficiente manutenzione.
 
Sono escluse anche le spese per la riprogettazione e le modifiche dovute a sinistri indennizzabili, i costi per il montaggio e smontaggio dei ponteggi.
 

Acquisto immobili da costruire, la garanzia fideiussoria

Ricordiamo che chi acquista un immobile da costruire è tutelato anche dalla garanzia fideiussoria, che protegge l'acquirente in caso di fallimento dell'impresa di costruzione. La garanzia fideiussoria obbligatoria è prevista dall'articolo 3 dello stesso D.lgs. 122/2005. Anche in questo caso, il modello standard di accordo di fideiussione è arrivato in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il modello, che doveva essere pronto entro la fine del 2021, è arrivato sei mesi dopo, a giugno, con il DM 125/2022.
 
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