
Immobili da costruire, pronto il modello di polizza decennale contro danni e difetti delle opere
NORMATIVA
Immobili da costruire, pronto il modello di polizza decennale contro danni e difetti delle opere
Dal 5 novembre 2022 nuovi contenuti minimi per i contratti di assicurazione. Non saranno coperti i danni causati da eventi imprevisti o scarsa manutenzione, muffe e condense
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del 17/03/2023

02/11/2022 - Nuovi contenuti minimi per i contratti di assicurazione dai danni e dai difetti delle opere in caso di acquisto di immobili da costruire. È stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il DM 154/2022, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto il modello di polizza decennale che il costruttore deve consegnare all’acquirente al momento dell’acquisto.
Il DM 154/2022 dà attuazione all’articolo 4 del D.lgs. 122/2005, contenente le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire.
Sempre in base all’articolo 4, il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto adottare un decreto, con il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, entro un termine più volte posticipato e da ultimo fissato al 30 novembre 2021.
Con quasi un anno di ritardo, è arrivato il DM 154/2022 con il modello standard.
Come indicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto sarà in vigore dal 5 novembre 2022. A partire da questa data, le polizze dovranno essere conformi alle prescrizioni del decreto.
La copertura assicurativa riguarderà gli immobili, le spese di demolizione e sgombero, l’involucro, l’impermeabilizzazione delle coperture, le pavimentazioni e i rivestimenti interni, gli intonaci e i rivestimenti esterni.
È interessante sottolineare che ci sono alcuni elementi esclusi dalla copertura assicurativa. Tra questi muffe e condense, danni da vizi conosciuti dall’acquirente, danni cagionati dal normale assestamento, danni causati dalla mancata o insufficiente manutenzione.
Sono escluse anche le spese per la riprogettazione e le modifiche dovute a sinistri indennizzabili, i costi per il montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Il DM 154/2022 dà attuazione all’articolo 4 del D.lgs. 122/2005, contenente le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire.
Danni e difetti dell’immobile, la polizza a favore dell’acquirente
L’articolo 4 del D.lgs. 122/2005, modificato dal D.lgs. 14/2019, stabilisce che il costruttore deve contrarre, e consegnare all’acquirente, una polizza decennale, a beneficio dell’acquirente, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, che copra i danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale, da gravi difetti costruttivi delle opere o da vizi del suolo.Sempre in base all’articolo 4, il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto adottare un decreto, con il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, entro un termine più volte posticipato e da ultimo fissato al 30 novembre 2021.
Difetti e danni dell’immobile, la polizza tipo
Con quasi un anno di ritardo, è arrivato il DM 154/2022 con il modello standard.Come indicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto sarà in vigore dal 5 novembre 2022. A partire da questa data, le polizze dovranno essere conformi alle prescrizioni del decreto.
La copertura assicurativa riguarderà gli immobili, le spese di demolizione e sgombero, l’involucro, l’impermeabilizzazione delle coperture, le pavimentazioni e i rivestimenti interni, gli intonaci e i rivestimenti esterni.
È interessante sottolineare che ci sono alcuni elementi esclusi dalla copertura assicurativa. Tra questi muffe e condense, danni da vizi conosciuti dall’acquirente, danni cagionati dal normale assestamento, danni causati dalla mancata o insufficiente manutenzione.
Sono escluse anche le spese per la riprogettazione e le modifiche dovute a sinistri indennizzabili, i costi per il montaggio e smontaggio dei ponteggi.