10/01/2025 - Il concorrente che partecipa ad una gara appalto può proporre una variante progettuale o rischia di non rispettare le direttive dell’Amministrazione committente?
Lo stesso discorso vale per le migliorie tecniche o, in questo caso, il concorrente ha un maggiore margine di manovra?
La differenza tra variante progettuale e miglioria tecnica non è così immediata ed è stata al centro di un caso risolto dal Consiglio di Stato con la sentenza 82/2025.
Il dubbio tra variante progettuale e miglioria tecnica
Il dubbio sulla differenza tra variante progettuale e miglioria tecnica è sorto con la pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di lavori di miglioramento e adeguamento del sistema di irrigazione di un consorzio agricolo.
Il bando richiede espressamente che vengano usate tubazioni in polietilene. Come spiegato nelle relazioni tecniche, questo materiale è da ritenersi preferibile rispetto ad altre opzioni per flessibilità d’uso e capacità di evitare perdite d’acqua soprattutto sul meccanismo di giunzione degli attacchi.
L’impresa prima classificata è esclusa in sede di verifica delle anomalie perché ha presentato un’offerta che prevede l’uso di tubazioni in PVC e non in polietilene. Secondo il RUP, si tratta di una inammissibile variante progettuale.
L’impresa, al contrario, ritiene che l’utilizzo di una materiale diverso sia una miglioria progettuale. A suo avviso, il PVC è del tutto equipollente al polietilene.
Sulla base di queste considerazioni, l’impresa presenta ricorso contro la sua esclusione.
La differenza tra variante progettuale e miglioria tecnica
Il Tar Calabria prima e il Consiglio di Stato poi, con la
sentenza 82/2025, hanno respinto il ricorso dell’impresa.
I giudici del CdS hanno rilevato che il bando richiede il rispetto delle caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, e che la relazione sui materiali, allegata al progetto esecutivo, prevede tra le caratteristiche minime di progetto che l’opera sia realizzata con tubi in polietilene.
La scelta del materiale da utilizzare, hanno spiegato i giudici, rientra nel potere amministrativo tecnico discrezionale ed è stata motivata dall’adattabilità del materiale alle deformazioni dovute ai naturali movimenti del terreno, “che mantiene così inalterate le livellette e le sezioni di deflusso, consente la resistenza agli urti e alle basse temperature, la resistenza alla corrosione anche in presenza di correnti vaganti e ridotte perdite di carico e impedisce l’insorgere di incrostazioni grazie ad una superficie liscia ed alla bassa scabrezza”.
Secondo il CdS, la descrizione dei pregi e dei vantaggi del polietilene è tale da far ritenere tale prodotto un requisito minimo irrinunciabile o una caratteristica tecnica essenziale.
Secondo i giudici, quindi, l’utilizzo di tale materiale diventa una condizione per la partecipazione alla gara.
Il CdS ha aggiunto che il bando prevede la possibilità di apportare delle migliorie, ma questa chance deve rispettare i requisiti minimi richiesti. Questo significa che il concorrente potrebbe presentare migliorie inerenti alla durabilità e alla protezione delle tubazioni, che devono però essere realizzate in polietilene e non con altri materiali, come ad esempio il PVC.
Nel caso esaminato, la proposta di realizzare le tubazioni in PVC non rappresenta una miglioria progettuale, ma una soluzione tecnica che incide significativamente sulla tipologia individuata dal progetto posto a base di gara, traducendosi in una variante non consentita.
I giudici non escludono la possibilità di ammettere l’equivalenza funzionale, ma tale equivalenza deve essere dimostrata in modo adeguato e rigoroso dal concorrente.
Nel caso esaminato, invece, il concorrente si è limitato ad affermare che PVC e polietilene sono entrambi materiali plastici di tipo rigido, con la stessa resistenza meccanica, rigidità e durezza, senza fornire una specifica dimostrazione in termini tecnici e scientifici.
Per questi motivi, i giudici hanno confermato l’esclusione dell’impresa che non si è attenuta ai requisiti minimi del bando.