06/02/2025 - Le indagini di mercato devono avvenire solo nelle procedure negoziate e non negli affidamenti diretti, nei quali è invece consentito il confronto tra preventivi. Il Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha chiarito un dubbio sulle corrette procedure da utilizzare nei contratti pubblici con il parere 3225/2025.
Le norme interessate dalle richieste di chiarimento e dalla risposta del Mit non sono state modificate dal Correttivo del Codice Appalti, rimanendo quindi esposte alle incertezze più volte emerse nell’applicazione pratica.
Affidamento diretto e indagini di mercato
Uno dei dubbi sottoposti dagli operatori riguarda la possibilità di svolgere le indagini di mercato non solo nell’ambito delle procedure negoziate, ma anche per gli affidamenti diretti.
Il Servizio di supporto giuridico del Mit ha spiegato che l’affidamento diretto è una modalità semplificata che consente alle Stazioni Appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi o forniture senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso.
Fatta questa premessa, il Servizio di supporto giuridico del Mit ha risposto che le norme che definiscono le procedure delle indagini di mercato, contenute nell’Allegato II.1, articolo 2, del Codice Appalti, si riferiscono alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140mila euro e inferiore alle soglie comunitarie.
Anche se nella risposta non è indicato chiaramente, si desume che l’intento del Mit è escludere che si possano svolgere le indagini di mercato nell’ambito degli affidamenti diretti.
Affidamento diretto e confronto tra preventivi
Un altro dubbio, portato all’attenzione del Servizio di supporto giuridico del Mit riguarda il confronto tra preventivi negli affidamenti diretti.
Sull’argomento, il Servizio di supporto giuridico ha ricordato che l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il parere 410/2024 ha dato il via libera all’affidamento diretto “procedimentalizzato”, cioè preceduto da un confronto tra preventivi.
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, si legge nel parere del Mit, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara”.
Il preventivo, spiega il parere, non è un’offerta formale, e la relativa richiesta è finalizzata alla motivazione del successivo affidamento, in rapporto alla dimostrazione della sussistenza delle esperienze nonché della congruità del prezzo di quella che sarà poi l’offerta individuata.