Progettazione, rimborsi e costi per collaboratori fuori dai compensi
Allo studio del CdS il decreto che, dopo l’abolizione delle tariffe professionali, definisce i corrispettivi nelle liquidazioni giudiziali
Il decreto chiarisce che la prestazione professionale si articola quattro fasi, cioè consulenza e studio di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva e verifiche e collaudi. Le categorie a cui le prestazioni si riferiscono comprendono il settore edilizia, strutture, impianti, viabilità, idraulica, tecnologie di informazione e comunicazione, paesaggio, agricoltura e foreste, sicurezza alimentare, territorio e urbanistica.
Il compenso del professionista sarà dato dal valore dell’opera moltiplicato per il grado di complessità, la somma delle prestazioni eseguite e il costo economico dell’opera. Nel caso in cui la prestazione non rientri nelle categorie individuate dal decreto, il compenso è liquidato per analogia, prendendo cioè come riferimento le prestazioni analoghe.
Il costo economico dell’opera è individuato in base al valore determinato dal mercato e al preventivo. Nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, si fa riferimento anche al consuntivo lordo.
La complessità della prestazione è definita secondo la natura dell’opera, il pregio della prestazione, i risultati e i vantaggi per il cliente, ma anche in base all’urgenza.
Una volta definita la natura della prestazione, l’organo giurisdizionale può decidere anche un ribasso del compenso fino al 60%.
La bozza di decreto inviata al Consiglio di Stato include nei compensi solo la prestazione professionale e le attività accessorie. Sono invece esclusi i rimborsi, gli oneri, gli eventuali contributi e i costi per gli ausiliari che hanno coadiuvato il professionista a svolgere il suo incarico.
Per gli incarichi collegiali, il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.
Se l’incarico è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo dei soci, anche se la prestazione è eseguita da più professionisti.
Per gli incarichi non conclusi, o che rappresentano la prosecuzione di incarichi precedenti, il compenso è determinato in base all’opera effettivamente svolta.
Secondo il Decreto Legge 83/2012 per la crescita e lo sviluppo, ci si potrà riferire ai parametri individuati dal DM non solo in caso di contenzioso, ma anche per fissare i corrispettivi da porre a base di gara nell'affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
Ricordiamo che il Decreto Legge Liberalizzazioni 1/2012 ha abolito le tariffe professionali, creando un’assenza di riferimenti per la determinazione dei compensi in caso di contenziosi e gare per l’affidamento di servizi di progettazione.
Una soluzione transitoria è stata individuata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la delibera 49/2012, che ha correlato gli importi alla complessità dell’incarico, data da numero di elaborati da redigere, costi, e importanza dell’opera.