
Servizi progettazione, i prezzi dopo l’abolizione delle tariffe
NORMATIVA
Servizi progettazione, i prezzi dopo l’abolizione delle tariffe
Complessità dell’incarico, importanza dell’opera e voci di costo connesse al numero degli elaborati da redigere per la base d’asta
Vedi Aggiornamento
del 27/12/2012
15/05/2012 - Chiarimenti sull’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura. Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali con il Decreto sulle Liberalizzazioni, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici mette a punto la delibera 49/2012 conenete i criteri con cui individuare i corrispettivi da porre a base di gara, i requisiti per la partecipazione e verificare la congruità delle offerte. Si tratta di una soluzione intermedia per evitare il blocco del mercato, spiega l'Authority, che ha annunciato l'emanazione di altre determinazioni con cui la materia sarà definita in modo compiuto.
Importi a base di gara
Partendo dal presupposto che il corrispettivo deve essere congruo, salvaguardare l’interesse pubblico e garantire la qualità delle opere, la Stazione Appaltante deve indicare gli elementi che compongono la prestazione e il loro valore, facendo riferimento ad esempio al numero di elaborati da redigere e ai loro costi.
Si ottiene così un metodo che quantifica il prezzo in base alla complessità dell’incarico, all’importanza dell’opera e alle voci di costo.
Come riferimento possono essere anche utilizzati i costi, sostenuti dall’amministrazione negli ultimi anni, per il pagamento dei compensi ai professionisti in relazione all’importo dei lavori progettati.
Una volta individuato l’importo, si può procedere secondo le soglie, quindi con l’affidamento diretto per incarichi sotto i 40 mila euro e con la procedura negoziata per i lavori fino a 100 mila euro.
Verifica sulla congruità delle offerte
La valutazione dei costi è utile anche nella valutazione della congruità delle offerte. Tra gli elementi da tenere in considerazione per individuare le offerte anomale ci sono infatti gli utili, che non devono essere irrisori se rapportati ai costi che il progettista deve sostenere.
Potrebbe inoltre risultare anomala un’offerta non congrua all’importo stabilito per l’incentivo ai tecnici dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alle gare
Per la dimostrazione dei requisiti di idoneità alla partecipazione ad una gara per l’affidamento di un incarico, il professionista dovrà fare riferimento ai livelli di destinazione funzionale delle opere, così come individuati dalla Determinazione 5/2010 dell’Authority.
Ad esempio, per l’affidamento della progettazione di una scuola elementare, il progettista dovrà dimostrare di aver già operato nell’ambito degli organismi edilizi per l’istruzione.
Tariffe, l’evoluzione della normativa
La disciplina delle tariffe ha seguito un cambiamento graduale. Con il Decreto Bersani 223/2006 sono stati aboliti i minimi tariffari. L’Autorità di Vigilanza ha in seguito chiarito l’estensione della nuova disciplina anche all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, spiegando che le Stazioni Appaltanti potevano individuare il corrispettivo a base d’asta ai sensi del DM 4 aprile 2001.
Il secondo correttivo al Codice Appalti ha eliminato i riferimenti all’inderogabilità dei minimi tariffari.
Con il terzo correttivo al Codice Appalti è stato spiegato che le tariffe potevano essere utilizzate come riferimento per la determinazione dei corrispettivi.
In questa prima fase, quindi, le tariffe non erano più obbligatorie, ma neanche vietate.
La situazione cambia con il Decreto Liberalizzazioni, in base al quale le tariffe rimangono in vigore solo per la liquidazione delle spese giudiziali. Col nuovo sistema, infatti, le tariffe non possono più essere nemmeno un riferimento.
Importi a base di gara
Partendo dal presupposto che il corrispettivo deve essere congruo, salvaguardare l’interesse pubblico e garantire la qualità delle opere, la Stazione Appaltante deve indicare gli elementi che compongono la prestazione e il loro valore, facendo riferimento ad esempio al numero di elaborati da redigere e ai loro costi.
Si ottiene così un metodo che quantifica il prezzo in base alla complessità dell’incarico, all’importanza dell’opera e alle voci di costo.
Come riferimento possono essere anche utilizzati i costi, sostenuti dall’amministrazione negli ultimi anni, per il pagamento dei compensi ai professionisti in relazione all’importo dei lavori progettati.
Una volta individuato l’importo, si può procedere secondo le soglie, quindi con l’affidamento diretto per incarichi sotto i 40 mila euro e con la procedura negoziata per i lavori fino a 100 mila euro.
Verifica sulla congruità delle offerte
La valutazione dei costi è utile anche nella valutazione della congruità delle offerte. Tra gli elementi da tenere in considerazione per individuare le offerte anomale ci sono infatti gli utili, che non devono essere irrisori se rapportati ai costi che il progettista deve sostenere.
Potrebbe inoltre risultare anomala un’offerta non congrua all’importo stabilito per l’incentivo ai tecnici dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alle gare
Per la dimostrazione dei requisiti di idoneità alla partecipazione ad una gara per l’affidamento di un incarico, il professionista dovrà fare riferimento ai livelli di destinazione funzionale delle opere, così come individuati dalla Determinazione 5/2010 dell’Authority.
Ad esempio, per l’affidamento della progettazione di una scuola elementare, il progettista dovrà dimostrare di aver già operato nell’ambito degli organismi edilizi per l’istruzione.
Tariffe, l’evoluzione della normativa
La disciplina delle tariffe ha seguito un cambiamento graduale. Con il Decreto Bersani 223/2006 sono stati aboliti i minimi tariffari. L’Autorità di Vigilanza ha in seguito chiarito l’estensione della nuova disciplina anche all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, spiegando che le Stazioni Appaltanti potevano individuare il corrispettivo a base d’asta ai sensi del DM 4 aprile 2001.
Il secondo correttivo al Codice Appalti ha eliminato i riferimenti all’inderogabilità dei minimi tariffari.
Con il terzo correttivo al Codice Appalti è stato spiegato che le tariffe potevano essere utilizzate come riferimento per la determinazione dei corrispettivi.
In questa prima fase, quindi, le tariffe non erano più obbligatorie, ma neanche vietate.
La situazione cambia con il Decreto Liberalizzazioni, in base al quale le tariffe rimangono in vigore solo per la liquidazione delle spese giudiziali. Col nuovo sistema, infatti, le tariffe non possono più essere nemmeno un riferimento.