
Professionisti, allo studio fase transitoria con tariffe abrogate
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NORMATIVA
Professionisti, allo studio fase transitoria con tariffe abrogate
Adeguatezza del compenso secondo gli usi o il confronto con l’associazione professionale di riferimento, le risposte del Governo
Vedi Aggiornamento
del 11/07/2012
Vedi Aggiornamento del 11/07/2012
08/02/2012 - In arrivo chiarimenti ai dubbi creati con l’abolizione delle tariffe professionali. In risposta a un’interrogazione, presentata alla Camera dalla deputata Pd Cinzia Capano, il sottosegretario di Stato alla Giustizia ha spiegato che, in attesa di definire meglio il panorama normativo, per valutare l’adeguatezza del compenso si potrà fare riferimento alle vecchie tariffe come criterio equitativo.
Nell’interrogazione la deputata Capano ha lamentato la vacatio legis creata dal decreto sulle liberalizzazioni, che ha abrogato non solo le tariffe professionali, ma anche le norme che disponevano che il giudice dovesse riferirsi ad esse per la liquidazione delle spese legali in caso di soccombenza.
Nella sua risposta, il Governo ha chiarito che non c’è nessun vuoto normativo perché, in base al Codice Civile, se il compenso non è convenuto tra le parti e non può essere determinato dalle tariffe, sarà deciso in base agli usi o dal giudice, che deve confrontarsi con l’associazione professionale cui il soggetto appartiene.
Nell’ambito nazionale, sostiene il sottosegretario, fino a quando non saranno adottati i nuovi decreti ministeriali, si potrebbe creare un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate.
In mancanza degli usi, a detta dell’Esecutivo, il giudice potrebbe rifarsi alle tariffe abrogate come criterio equitativo per valutare l’adeguatezza del compenso.
Date le difficoltà interpretative con cui i professionisti si stanno confrontando, il Governo ha annunciato la presentazione di un emendamento per l’introduzione di una disciplina transitoria, che possa costituire un riferimento fino all’approvazione delle norme definitive.
Nell’interrogazione la deputata Capano ha lamentato la vacatio legis creata dal decreto sulle liberalizzazioni, che ha abrogato non solo le tariffe professionali, ma anche le norme che disponevano che il giudice dovesse riferirsi ad esse per la liquidazione delle spese legali in caso di soccombenza.
Nella sua risposta, il Governo ha chiarito che non c’è nessun vuoto normativo perché, in base al Codice Civile, se il compenso non è convenuto tra le parti e non può essere determinato dalle tariffe, sarà deciso in base agli usi o dal giudice, che deve confrontarsi con l’associazione professionale cui il soggetto appartiene.
Nell’ambito nazionale, sostiene il sottosegretario, fino a quando non saranno adottati i nuovi decreti ministeriali, si potrebbe creare un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate.
In mancanza degli usi, a detta dell’Esecutivo, il giudice potrebbe rifarsi alle tariffe abrogate come criterio equitativo per valutare l’adeguatezza del compenso.
Date le difficoltà interpretative con cui i professionisti si stanno confrontando, il Governo ha annunciato la presentazione di un emendamento per l’introduzione di una disciplina transitoria, che possa costituire un riferimento fino all’approvazione delle norme definitive.
Norme correlate
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto-legge liberalizzazioni)
Decreto Legge 24/01/2012 n.1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto Liberalizzazioni)
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