
Progettazione, rimborsi e costi per collaboratori fuori dai compensi
NORMATIVA
Progettazione, rimborsi e costi per collaboratori fuori dai compensi
Allo studio del CdS il decreto che, dopo l’abolizione delle tariffe professionali, definisce i corrispettivi nelle liquidazioni giudiziali
Vedi Aggiornamento
del 22/07/2014
26/06/2012 - Rimborsi e costi per collaboratori sono esclusi dai compensi per i servizi di progettazione. Sta per giungere a una soluzione la determinazione dei compensi per i professionisti in caso di contenzioso con i clienti. Il testo del decreto che definisce i corrispettivi nelle liquidazioni giudiziali è stato inviato al Consiglio di Stato, che deve ora esprimere il proprio parere di legittimità per far giungere al capolinea l’iter del provvedimento.
Il decreto chiarisce che la prestazione professionale si articola quattro fasi, cioè consulenza e studio di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva e verifiche e collaudi. Le categorie a cui le prestazioni si riferiscono comprendono il settore edilizia, strutture, impianti, viabilità, idraulica, tecnologie di informazione e comunicazione, paesaggio, agricoltura e foreste, sicurezza alimentare, territorio e urbanistica.
Il compenso del professionista sarà dato dal valore dell’opera moltiplicato per il grado di complessità, la somma delle prestazioni eseguite e il costo economico dell’opera. Nel caso in cui la prestazione non rientri nelle categorie individuate dal decreto, il compenso è liquidato per analogia, prendendo cioè come riferimento le prestazioni analoghe.
Il costo economico dell’opera è individuato in base al valore determinato dal mercato e al preventivo. Nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, si fa riferimento anche al consuntivo lordo.
La complessità della prestazione è definita secondo la natura dell’opera, il pregio della prestazione, i risultati e i vantaggi per il cliente, ma anche in base all’urgenza.
Una volta definita la natura della prestazione, l’organo giurisdizionale può decidere anche un ribasso del compenso fino al 60%.
La bozza di decreto inviata al Consiglio di Stato include nei compensi solo la prestazione professionale e le attività accessorie. Sono invece esclusi i rimborsi, gli oneri, gli eventuali contributi e i costi per gli ausiliari che hanno coadiuvato il professionista a svolgere il suo incarico.
Per gli incarichi collegiali, il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.
Se l’incarico è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo dei soci, anche se la prestazione è eseguita da più professionisti.
Per gli incarichi non conclusi, o che rappresentano la prosecuzione di incarichi precedenti, il compenso è determinato in base all’opera effettivamente svolta.
Secondo il Decreto Legge 83/2012 per la crescita e lo sviluppo, ci si potrà riferire ai parametri individuati dal DM non solo in caso di contenzioso, ma anche per fissare i corrispettivi da porre a base di gara nell'affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
Ricordiamo che il Decreto Legge Liberalizzazioni 1/2012 ha abolito le tariffe professionali, creando un’assenza di riferimenti per la determinazione dei compensi in caso di contenziosi e gare per l’affidamento di servizi di progettazione.
Una soluzione transitoria è stata individuata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la delibera 49/2012, che ha correlato gli importi alla complessità dell’incarico, data da numero di elaborati da redigere, costi, e importanza dell’opera.
Il decreto chiarisce che la prestazione professionale si articola quattro fasi, cioè consulenza e studio di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva e verifiche e collaudi. Le categorie a cui le prestazioni si riferiscono comprendono il settore edilizia, strutture, impianti, viabilità, idraulica, tecnologie di informazione e comunicazione, paesaggio, agricoltura e foreste, sicurezza alimentare, territorio e urbanistica.
Il compenso del professionista sarà dato dal valore dell’opera moltiplicato per il grado di complessità, la somma delle prestazioni eseguite e il costo economico dell’opera. Nel caso in cui la prestazione non rientri nelle categorie individuate dal decreto, il compenso è liquidato per analogia, prendendo cioè come riferimento le prestazioni analoghe.
Il costo economico dell’opera è individuato in base al valore determinato dal mercato e al preventivo. Nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, si fa riferimento anche al consuntivo lordo.
La complessità della prestazione è definita secondo la natura dell’opera, il pregio della prestazione, i risultati e i vantaggi per il cliente, ma anche in base all’urgenza.
Una volta definita la natura della prestazione, l’organo giurisdizionale può decidere anche un ribasso del compenso fino al 60%.
La bozza di decreto inviata al Consiglio di Stato include nei compensi solo la prestazione professionale e le attività accessorie. Sono invece esclusi i rimborsi, gli oneri, gli eventuali contributi e i costi per gli ausiliari che hanno coadiuvato il professionista a svolgere il suo incarico.
Per gli incarichi collegiali, il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.
Se l’incarico è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo dei soci, anche se la prestazione è eseguita da più professionisti.
Per gli incarichi non conclusi, o che rappresentano la prosecuzione di incarichi precedenti, il compenso è determinato in base all’opera effettivamente svolta.
Secondo il Decreto Legge 83/2012 per la crescita e lo sviluppo, ci si potrà riferire ai parametri individuati dal DM non solo in caso di contenzioso, ma anche per fissare i corrispettivi da porre a base di gara nell'affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
Ricordiamo che il Decreto Legge Liberalizzazioni 1/2012 ha abolito le tariffe professionali, creando un’assenza di riferimenti per la determinazione dei compensi in caso di contenziosi e gare per l’affidamento di servizi di progettazione.
Una soluzione transitoria è stata individuata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la delibera 49/2012, che ha correlato gli importi alla complessità dell’incarico, data da numero di elaborati da redigere, costi, e importanza dell’opera.