22/11/2002 - Queste settimane sono state caratterizzate dalla problematica relativa all’applicabilità o meno del decreto sulle tariffe professionali (d.m. 4/4/2001) a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio dell’8 agosto 2002 n. 7067 che ha annullato il Decreto in questione per via di un vizio procedurale relativa all’iter per l’approvazione del decreto.
Infatti sebbene il decreto disciplinasse la remunerazione, oltre che di ingegneri e architetti, anche di geologi, periti industriali, agronomi e forestali, questi ultimi non sono stati coinvolti nel relativo procedimento essendo ciò avvenuto solo per le categorie di ingegneri e architetti.
Dopo la sentenza che ha annullato il decreto, il legislatore ha emesso la legge 166/2002 che, oltre ad aver introdotto alcune modifiche alla legge Merloni, ha anche disposto all’art. 17 comma 12-bis che, nell’attesa che venga emanato un altro decreto sulle tariffe, si devono applicare le disposizioni del decreto 4 aprile 2001.
Naturalmente a seguito di questa previsione gli studiosi giuristi e non solo, si sono impegnati nella interpretazione della stessa poiché giustificarla a livello teorico non è molto semplice.
Infatti in che modo il legislatore ha potuto richiamare l’applicazione di un decreto oramai annullato da una sentenza del giudice amministrativo?
Alcuni hanno ritenuto che la legge 166/2002 abbia operato una ricezione materiale delle disposizioni del d.m. 4/4/2001, intendendo con questo che sono state fatte salve le disposizioni del decreto e non già il decreto in sé considerato.
Questa teoria, è risultata alquanto discutibile in considerazione del fatto che salvare le disposizioni di un decreto altro non è che salvare il decreto stesso.
Per cui la legge 166/2002 ha in realtà riabilitato un decreto precedentemente annullato, introducendo la problematica della divisioni di poteri fra quello legislativo (Parlamento e Governo) e quello giurisdizionale (i giudici), in quanto pare evidente che in questo caso il potere legislativo ha invaso quello giurisdizionale.
Nell’ambito di queste disquisizioni si è inserita anche l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale ha disposto con la determinazione 16 ottobre 2002, n. 27 che andrebbero applicate le disposizioni non già del d.m. 4 aprile 2001 (ormai nullo) ma quelle della precedente legge sulle tariffe del 1949 n. 143.
Se questa è la situazione attuale, è facile ipotizzare che verranno emesse altre sentenze da parte dei giudici amministrativi che faranno chiarezza sulle richieste di chi lamenta la mancata applicazione del D.M. 4/4/2001 e chi invece della vecchia legge sulle tariffe 143/1949.
Sulla base di quanto sin ora esposto, poiché le stazioni appaltanti non sono vincolate all’interpretazione dell’Authority, potranno loro stesse valutare in concreto se applicare le tariffe del D.M. 4/4/2001 o quelle della Legge 143/1949 stando bene attente ad utilizzare sempre lo stesso criterio di scelta per non violare le norme sulla concorrenza e sulla trasparenza della procedura.
Di seguito è possibile visionare tutta la normativa coinvolta nella problematica;
Sentenza 08/08/2002 n. 7067
T.A.R. Lazio, sezione I - Tariffe professionali - Annullamento del decreto del Ministro dei LL.PP. 4 aprile 2001 per mancata partecipazione al procedimento di alcune delle categorie interessate.
Vedi il decreto sulle tariffe;
Decreto Ministeriale 04/04/2001
Aggiornamento degli onorari (tariffe) spettanti agli ingegneri e agli architetti.
(Gazzetta ufficiale 26/04/2001 n. 96)
vedi la circolare dell'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sulla questione in oggetto
Circolare 30/10/2002
A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - Onorari spettanti ai liberi professionisti in relazione ad incarichi di progettazione o direzione lavori od altre attività accessorie di cui all’articolo 17 della legge 109/94
vedi anche la circolare del consiglio degli ingegneri
Circolare 17/09/2002 n. 223
Consiglio Nazionale Ingegneri - Decreto aggiornamento delle tariffe (D.M. 4-04-2001) - Sentenza TAR Lazio 6552/2002 e legge 1 agosto 2002 n. 166.
vedi anche la legge;
Legge dello Stato 01/08/2002 n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
(Gazzetta ufficiale 03/08/2002 n. 181)