
Rivalutazione delle aree, lo prevede la Finanziaria
NORMATIVA
Rivalutazione delle aree, lo prevede la Finanziaria
Consentita per aree edificabili e non, di proprietà di imprese e persone fisiche
Vedi Aggiornamento
del 16/10/2012
11/01/2006 - Il comma 473 della Legge Finanziaria per il 2006 prevede, tra le altre cose, la possibilità di rivalutazione delle aree edificabili e non, di proprietà delle imprese.
Ai sensi del decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria (203/2005), ciò è consentito anche per le aree di proprietà delle persone fisiche.
Per quanto riguarda le aree di proprietà delle imprese, occorre distinguere tra aree edificabili e aree non edificabili.
Per usufruire delle rivalutazione è necessario, in ogni caso, che l’area risulti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2004.
Le aree non edificabili possono essere rivalutate versando l’imposta sostitutiva del 6% sul maggior valore.
Per quelle edificabili invece l’imposta sostitutiva è del 19% e deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Ci sono però delle precise condizioni: la rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea in base alla destinazione urbanistica definita dallo strumento urbanistico comunale e l'utilizzazione edificatoria dell'area deve avvenire entro i cinque anni successivi alla rivalutazione.