
Leasing immobiliare e rivalutazioni dei terreni
NORMATIVA
Leasing immobiliare e rivalutazioni dei terreni
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con una circolare
16/03/2006 - L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 10 del 13 marzo 2006 contenente chiarimenti relativi al decreto legge 203/2005 collegato ala Finanziaria per il 2006.
In particolare, vengono fornite le istruzioni in merito al leasing immobiliare e alla rivalutazione dei terreni.
Dalla data di entrata in vigore della legge (4 dicembre 2005), per l’impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di leasing immobiliare a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, per un minimo di otto e fino ad un massimo di quindici anni. In pratica è stato modificato il criterio di deduzione dal reddito per l’impresa utilizzatrice dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili.
In sintesi, ai fini della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili la durata minima del relativo contratto non deve essere inferiore alla “metà del periodo di ammortamento”.
In definitiva – si legge nella circolare - , l’introduzione del limite massimo di quindici anni rappresenta un beneficio per il contribuente. Il legislatore ha, infatti, inteso consentire comunque di dedurre i canoni di leasing in un periodo di tempo inferiore (quindici anni) a quello che si sarebbe dovuto osservare in presenza di un contratto di locazione riguardante un immobile il cui ordinario
periodo di ammortamento, ridotto alla metà, fosse risultato superiore a tale limite. Si è voluto, in sostanza, evitare di rendere troppo penalizzante l’applicazione della nuova disciplina rispetto a quella precedentemente in vigore.
Per quanto riguarda invece la rivalutazione dei terreni, il collegato alla Finanziaria prevede la possibilità di rivalutare i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2005, effettuando i relativi adempimenti entro la data del 30 giugno 2006.
È possibile provvedere agli adempimenti relativi alla redazione della perizia giurata di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, entro il termine del 30 giugno 2006.
La Circolare ricorda, in particolare, che il contribuente che ridetermina il valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2005, ma ha già usufruito della possibilità di rideterminazione del valore degli stessi alla data del 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 o al 1° luglio 2003, può esclusivamente richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente versata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, se il contribuente si è avvalso della rateazione dell’imposta sostitutiva dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione.