
Sentenza sul contributo di costruzione
NORMATIVA
Sentenza sul contributo di costruzione
Per il CdS è sempre dovuto per opere realizzate da privati
Vedi Aggiornamento
del 13/03/2006
17/01/2006 - Con la sentenza n. 7140 del 15 dicembre 2005, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha stabilito che la concessione edilizia è gratuita solo le opere pubbliche e di interesse pubblico realizzate da un ente pubblico.
L’esenzione non si applica invece alle opere realizzate da soggetti privati, a prescindere dalle finalità sociali delle attività esercitate nella struttura oggetto di concessione.
La concessione è gratuita nei casi individuati dall’articolo 9 della legge 10/1977 che, alla lettera f), prevede la gratuità “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
Ai sensi dell’articolo 16 del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), “il rilascio del permesso di costruire avviene previa corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
Relativamente al contributo di costruzione dovuto per opere o impianti non destinati alla residenza, l’articolo 19 del DPR 380/2001 prevede l’esenzione dal contributo per costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi; è invece soggetta a contributo la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali.