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Concessione in deroga solo se l’opera ha finalità pubblica

Concessione in deroga solo se l’opera ha finalità pubblica

Sentenza conferma il diniego della concessione per una casa albergo

Vedi Aggiornamento del 07/09/2006
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 07/09/2006
13/03/2006 - Con la sentenza n. 46 dell’11 gennaio 2006, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che soltanto le opere che hanno finalità di interesse pubblico possono beneficiare della concessione edilizia in deroga. Nel caso oggetto della sentenza, l’appellante si opponeva al diniego di una concessione in deroga richiesta al Comune per realizzare un’elevazione, per tre piani, di un edificio sito nel centro storico cittadino, destinata alla realizzazione di diciassette unità abitative (casa albergo). I giudici ricordano che le concessioni in deroga sono ammesse dalla disciplina edilizia comunale, limitatamente alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. Nella caso esaminato, la Regione ha ritenuto che la prevista realizzazione di una casa albergo priva di lavanderia, di servizio bar etc. gestiti dalla stessa società alberghiera e l’assenza della previsione che gli acquirenti delle unità abitative destinassero le stesse alla società alberghiera, non assicurasse l’utilizzazione ricettiva dell’edificio; inoltre, la trasformazione edilizia non avrebbe rispettato gli standards urbanistici in termini di dotazione minima dei parcheggi. La realizzazione di una casa albergo senza le suddette dotazioni e, soprattutto, senza la previsione di vincolo delle unità abitative realizzande a tale specifica attività, lasciano emergere un dubbio in merito all’intenzione della proprietà destinarle a tale uso. In assenza di tali precisazioni e vincoli, la Regione ha ritenuto la delibera comunale – che sorvolava del tutto su tale aspetto - priva dei necessari presupposti. In conclusione, l’intervento in deroga poteva ritenersi ammissibile solo se le opere autorizzate fossero destinate a finalità di interesse pubblico; solo in tal caso, infatti, l’ordinamento consente – in presenza della previsione di tale specifico potere in seno allo strumento di pianificazione comunale – di derogare alla ordinaria disciplina pianificatoria.
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