
Iva al 4% anche sulle pertinenze della prima casa
NORMATIVA
Iva al 4% anche sulle pertinenze della prima casa
Per la costruzione di un box auto pertinenziale l’Iva è agevolata
Vedi Aggiornamento
del 07/11/2007
21/03/2006 - L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 17 marzo 2006, ha affermato che sulla costruzione di un’autorimessa pertinenziale ad una “prima casa” va applicata l'Iva al 4% come per la costruzione della prima casa.
Richiamandosi alla normativa di riferimento (punto n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 e nota II bis, dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima allegata al DPR 131/1986), l’Agenzia specifica che l’Iva al 4% si applica limitatamente ad una sola unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte), anche nell’ipotesi in cui tali unità immobiliari sono acquistate separatamente dall'abitazione.
Con le norme agevolative per la “prima casa” il legislatore ha inteso “favorire attraverso un carico fiscale attenuato, l’acquisizione della prima casa, normalmente destinata a costituire l’abitazione principale dell’acquirente” e la presenza di quelle norme che estendono l’agevolazione anche
all'acquisto di pertinenze per la prima casa costituisce un’ulteriore conferma di tale intento.
Infine, l’applicazione dell'agevolazione è subordinata alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’unità abitativa e il box, vincolo che deve risultare dalla concessione edilizia richiesta per la realizzazione del box.